Decreto legislativo - 19/12/1994 - n. 758 - Disciplina sanzionatoria
OGGETTO: Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 6 Dicembre 1993, n. 499 recante la delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 Ottobre 1994;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 Dicembre 1994;
Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale;
EMANA
il seguente decreto legislativo
Capo I
Trasformazione di reati in illeciti amministrativi
Art. 1
Inosservanza degli obblighi derivanti da contratti collettivi
1. L'art. 509 del Codice Penale è così modificato:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro";
b) nel primo comma le parole: "è punito con la multa fino ad lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione";
c) il secondo comma è abrogato.
Art. 2
Inosservanza di disposizioni sul lavoro straordinario
1. Il quinto comma dell'art. 5-bis del regio decreto legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è sostituito dal seguente:
"Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".
2. Per le violazioni di cui all'art. 5-bis quinto comma, secondo periodo, del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 3
Inosservanza di disposizioni sull'orario di lavoro
1. L'art. 9 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Sanzioni Amministrative). - 1. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto da parte dei datori di lavoro e dei loro incaricati sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".
2. Per le violazioni di cui all'art. 9, comma 1, secondo periodo, del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 4
Orario di lavoro nelle aziende industriali
1. L'art. 16 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, è così modificato:
a) nel primo comma la parola: "contravvenzioni" è sostituita dalla seguente: "violazioni";
b) il quarto comma è abrogato.
2. L'art. 17 del regio decreto 10 settembre 1925, n. 1955, è sostituito dal seguente:
"L'art. 17 - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, i proprietari, i gerenti e i direttori sono puniti con la sanzione amministrativa:
a) da lire centomila a lire seicentomila per le violazioni di cui all'art. 12;
b) da lire cinquantamila a lire trecentomila per l'omessa comunicazione di cui agli artt. 8 quinto comma, 9 terzo comma e 11 secondo comma;
c) da lire centomila a lire ottocentomila per le violazioni delle altre disposizioni del presente regolamento".
Art. 5
Orario di lavoro nelle aziende agricole
1. L'art. 13 del regio decreto10 settembre 1923, n. 1956, è così modificato:
a) nel primo comma la parola: "Contravvenzione" è sostituita dalla seguente: "Violazioni";
b) il quarto comma è abrogato.
2. L'art. 14 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, è sostituito dal seguente:
"Art. 14 - 1. I datori di lavoro o i loro rappresentanti sono puniti, in caso di violazioni delle disposizioni del presente regolamento, con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".
3. Per le violazioni di cui all'art. 14, comma 1, secondo periodo, del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta prevista dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.689.
Art. 6
Riposo domenicale e settimanale
1. L'art. 27 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, è sostituito dal seguente:
"Art.27 (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque contravviene alle disposizioni contenute negli artt. 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila.
Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".
Art. 7
Riposo settimanale degli addetti alla vendita di giornali
1. Il primo comma dell'art. 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, come modificato dall'art. 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 2466, è sostituito dal seguente:
"Chiunque contravviene alla disposizione di cui all'art. 14 è punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".
Art. 8
Libretto di lavoro
1. L'art 12 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, è così modificato:
a) "L'assunzione di persone non munite di regolare libretto di lavoro e la mancata consegna, nel termine prescritto, del libretto al lavoratore da parte del datore di lavoro sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.
Ad uguale sanzione soggiace il datore di lavoro in caso di registrazione inesatte od incomplete, salvo che il fatto costituisca reato.";
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque metta in circolazione od usa libretti od altri documenti non autorizzati a norma dell'art. 11 è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione.".
2. L'art. 15 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, è abrogato.
Art. 9
Conservazione del posto di lavoro per chiamata alle armi
1. Il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 303, è sostituito dal seguente:
"Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".
2. Per le violazioni di cui all'art. 5, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 10
Prospetti paga
1. L'art. 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, è sostituito dal seguente:
"Art. 5 - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna di paga, di omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila.".
Art. 11
Inosservanza dei provvedimenti dell'organo di vigilanza
1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è sostituito dal seguente:
"Art. 11 - 1. Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.
2. Si applica la pena dell'arresto fino ad un mese o dell'ammenda fino a lire ottocentomila se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro.".
Art. 12
Conservazione del posto di lavoro per richiamo alle armi
1. L'art. 6 della legge 3 maggio 1955, n. 370, è sostituito dal seguente:
"Art. 6 - 1. Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".
2. Per le violazioni di cui all'art. 6 della legge 3 maggio 1955, n. 370, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 13
Minimi di trattamento economico e normativo
1. L'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, è sostituito dal seguente:
"Art. 8 - 1. Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi derivanti dalle norme di cui all'art. 1 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".
Art. 14
Contratto di lavoro a tempo determinato
1. L'art. 7 della legge 18 aprile 1962, n. 230, è sostituito dal seguente:
"Art. 7 - 1. Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'art. 5 il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila, se la inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".
Art. 15
Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
1. L'art. 195 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è sostituito dal seguente:
"Art. 195 - 1. I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni del presente titolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila, salvo i casi nei quali siano stabilite nel titolo medesimo specifiche sanzioni.".
Art. 16
Riposo settimanale degli addetti alla produzione del pane
1. L'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 611, è sostituito dal seguente:
"Art.2 - 1. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 1 è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila.".
Art. 17
Autorità competente
1. L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente titolo ed emettere l'ordinanza di ingiunzione è l'ispettorato del lavoro.
Art. 18
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni del presente titolo che sostituiscono le sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, successive modificazioni, in quanto compatibili.
Capo II
Estinzioni delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro
Art. 19
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni in cui al presente titolo, si indica per:
a) contravvenzioni, i reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda in base alle norme indicate nell'allegato I;
b) organo di vigilanza, il personale ispettivo di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatte salve le diverse competenze previste da altre norme.
2. La definizione di cui al comma 1, lettera a), non si applica agli effetti previsti dall'art. 60, primo comma, e 127, in relazione all'art. 34, primo comma, lettera n), della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonchè degli artt. 589, secondo comma e 590 commi terzo e quinto, del codice penale.
Art. 20
Prescrizione
1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore una apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi.
Tuttavia quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.
2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.
Art. 21
Verifica dell'adempimento
1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro 120 gg dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonchè l'eventuale pagamento della predetta somma.
3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro 90 gg dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.
Art. 22
Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza
1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne dà immediata comunicazione all'organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si renda necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.
2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo do vigilanza informa il pubblico ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.
Art. 23
Sospensione del procedimento penale
1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3.
2. Nel caso previsto dall'art. 22, comma 1, il procedimento riprende il nuovo corso quando l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'art. 22, comma 2, se l'organo di vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo di vigilanza informi il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1.
3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre l'assunzione delle prove con incidente probatorio, nè gli atti urgenti di indagine preliminare, nè il sequestro preventivo ai sensi degli artt. 321 e seguenti del codice di procedura penale.
Art. 24
Estinzione del reato
1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2.
2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.
3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diversa da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutate ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
Art. 25
Norme di coordinamento e transitorie
1. Per le contravvenzioni non si applicano le norme vigenti in tema di diffida e di disposizione.
2. Le norme di questo titolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore presente decreto.
Capo III
Sanzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro
Art. 26
Sanzioni penali
1. L'art. 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, come sostituito dall'articolo unico della legge 16 ottobre 1962, n. 1498, è così modificato:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"L'esercente che contravviene alle norme della presente legge o del regolamento è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione.".
b) nel terzo comma le parole: "ai sensi dell'art. 162 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'art. 162-bis del codice penale".
2. Nel primo comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1881, convertito dalla legge 15 maggio 1924, n. 891, le parole: "con la multa da lire duecentomila a lire quattrocentomila", sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinquemilioni".
3. Nel primo comma dell'art. 69 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, le parole:
"a norma dell'art. 225 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".
4. Il primo comma dell'art. 389 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle parole: "con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tremilioni a lire otto milioni". e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire cinquemilioni";
c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni".
5. Nel primo comma dell'art. 390 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle parole: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire sei milioni".
6. Il primo comma dell'art. 391 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000", e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire 300.000 a lire 1.000.000".
7. Il primo comma dell'art. 392 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 300.000 a lire un 1.500.000", e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500", sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000".
8. Il primo comma dell'art. 72 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000", sono sostituite dalle parole: "con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 8.000.000", e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000";
c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000".
9. Il primo comma dell'art. 78 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: "da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000", e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire 300.000 a lire 1.000.000".
10. Il primo comma dell'art.79 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 300.000 a lire 1.500.000", e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000".
11. Il primo comma dell'art. 53 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 8.000.000", e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000";
c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000".
12. Il primo comma dell'art. 54 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 8.000.000" e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000";
c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000".
13. Il primo comma dell'art. 55 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 8.000.000", e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000";
c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 3.000.000".
14. Il primo comma dell'art. 56 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000" e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000";
15. Il primo comma dell'art. 57 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.000 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 300.000 a lire 1.500.000" e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000";
16. Il primo comma dell'art. 58 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 8.000.000" e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000";
c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000";
d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire 2.000.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 26, 33, primo comma e 34".
17. Il primo comma dell'art. 59 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a due mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000" e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire 2.000.000".
18. Il primo comma dell'art. 60 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 300.000 a lire 1.500.000" e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000";
19. Il primo comma dell'art. 105 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 8.000.000" e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000";
c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000";
d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.500.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 12, 38, terzo comma e 67".
20. Il primo comma dell'art. 106 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000" e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000";
21. Il primo comma dell'art. 107 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 300.000 a lire 1.500.000" e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000";
22. Il primo comma dell'art. 41 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 8.000.000" e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000";
c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000";
d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.500.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 17 primo comma e 34".
23. Il primo comma dell'art. 42 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000" e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000";
24. Il primo comma dell'art. 43 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 300.000 a lire 1.500.000" e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000";
25. Nel primo comma dell'art. 44 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321, le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000".
26. Il primo comma dell'art. 23 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 8.000.000" e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000";
c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000";
d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.500.000 per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 21, primo e secondo comma".
27. Nell'art. 24 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322, le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 1.500.000" son sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 8.000.000".
28. Nell'art. 25 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322, le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" son sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 8.000.000".
29. Il primo comma dell'art. 26 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000" e il secondo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000";
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) con l'arresto fino un mese o con l'ammenda da lire 300.000 a lire 1.500.000 per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 21, secondo comma".
30. Il primo comma dell'art. 27 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 300.000 a lire 1.500.000" e il secondo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000".
31. Il primo comma dell'art. 22 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due mese a quattro mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000";
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000".
32. Nell'art. 23 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323, le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" son sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.500.000".
33. Nel primo comma dell'art. 24 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323, le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" son sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000".
34. Nel primo comma dell'art. 681 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000" son sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 20.000.000".
35. Il primo comma dell'art. 682 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 7.500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire 5.000.000 a lire 30.000.000";
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 10.000.000";
c) nella lettera c) le parole: "con l'ammenda da lire 150.000 a lire 750.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 3.000.000".
36. Il primo comma dell'art. 683 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 150.000 a lire 750.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 8.000.000";
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 250.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4000.000";
c) nella lettera c) le parole: "con l'ammenda da lire 15.000 a lire 75.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000".
37. Il primo comma dell'art. 684 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 150.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 3.000.000";
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 300.000 a lire 1.500.000";
c) nella lettera c) le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000".
38. Nell'art. 685 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 250.000" son sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire 300.000 a lire 2.000.000".
39. Nel primo comma dell'art. 686 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 5.000.000" son sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 20.000.000".
40. Nel primo comma dell'art. 13 della legge 19 luglio 1961, n. 706, le parole: "con l'ammenda da lire 150.000 a lire 900.000" son sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000".
41. Il primo comma dell'art. 12 della legge 5 marzo 1963, n. 245, è così modificato:
a) nella lettera 1), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire 8.000.000 a lire 36.000.000";
b) nella lettera 2), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire 8.000.000 a lire 36.000.000";
c) nella lettera a) del numero 3) le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 1.800.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 10.000.000".
d) nella lettera b) del numero 3) le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 2.500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000".
42. Il primo comma dell'art. 133 del D.P.R. 13 marzo 1964, n. 185, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 15.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da lire 108.000.000 a lire 60.000.000" e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 2.400.000 a lire 12.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire 8.000.000 a lire 48.000.000";
c) nella lettera c) le parole: "con l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 6.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 24.000.000".
43. Il primo comma dell'art. 134 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 600.000 a lire 900.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000" e il secondo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 300.000 a lire 600.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 3.000.000";
c) nella lettera c) le parole: "con l'ammenda da lire 150.000 a lire 300.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 300.000 a lire 2.000.000".
44. Il primo comma dell'art. 135 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 60.000 a lire 300.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000" e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 60.000 a lire 150.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 300.000 a lire 1.500.000";
45. L'art. 136 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, è così modificato:
a) nel primo comma, le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 6.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 4.000.000 a lire 24.000.000";
b) il secondo comma è abrogato.
46. L'articolo 139 del testo unico delle disposizioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n, 1124, è così modificato:
a) nel terzo comma, le parole: "con l'ammenda da lire 4.000 a lire 12.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000";
b) nel quarto comma, le parole: "con l'ammenda da lire 24.000 a lire 120.000" sono sostituite dalle seguenti: "la pena è dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000".
47. L'articolo 175 del testo unico delle disposizioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è così modificato:
a) nel primo comma, le parole: "con l'ammenda da lire 15.000 a lire 60.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 8.000.000";
b) il secondo comma è abrogato.
48. Nel secondo comma dell'art. 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: "con l'ammenda da lire 10.000 a lire 12.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda di lire 500.000 a lire 2.000.000".
49. Il secondo comma dell'art. 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è sostituito dal seguente: "l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 5 è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000".
50. Nell'art. 90 del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, le parole: "con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 10.000.000 a lire 100.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire 40.000.000 a lire 400.000.000".
51. Nell'art. 91 del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, le parole: "con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 25.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire 4.000.000 a lire 100.000.000".
52. Nell'art. 92 del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, le parole: "con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire 4.000.000 a lire 40.000.000".
53. Nell'art. 93 del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, le parole: "con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino tre a mesi o con l'ammenda da lire 800.000 a lire 8.000.000".
54. Nell'art. 94 del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, le parole: "con l'arresto fino a quindici giorni e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire 400.000 a lire 4.000.000".
Art. 27
Altre sanzioni penali
1. Nell'art. 7 del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 524, le parole: "con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000".
2. L'art. 13 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 962, è così modificato:
a) nel comma1, alla lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 3.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 8.000.000" e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nel comma 1, alla lettera b) le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 2.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000";
c) nel comma 2, le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.200.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000";
d) nel comma 3) le parole: "con l'ammenda da lire 1900.000 a lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000".
3. Nel comma 4 dell'art. 125 del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: "con l'ammenda la lire 10.000.000 a lire 50.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire 10.000.000 a lire 50.000.000".
4. Il comma 1 dell'art. 50 del D.Lgs., 15 agosto 1991 n. 277, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 15.000.000 a lire 50.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire 10.000.000 a lire 50.000.000";
b) nella lettera b) le parole: "con l'ammenda da lire 6.000.000 a lire 15.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 15.000.000";
c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 6.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 6.000.000".
5. Il comma 1 dell'art. 51 del D.Lgs., 15 agosto 1991, n. 277, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 10.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da ire 2.000.000 a lire 10.000.000";
b) nella lettera b) le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 3.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 3.000.000".
6. Il comma 1 dell'art. 52 del D.Lgs., 15 agosto 1991, n. 277, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 600.000 a lire 2.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 400.000 a lire 2.000.000";
b) nella lettera b) le parole: "con l'ammenda da lire 300.000 a lire 600.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000".
7. Il comma 1 dell'art. 53 del D.Lgs., 15 agosto 1991, n. 277, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 6.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a due o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 6.000.000";
b) nella lettera b) le parole: "con l'ammenda da lire 450.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 3.000.000".
8. Nel comma 1 dell'art. 54 del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, le parole: "con l'ammenda da lire 11.000.000 a lire 40.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire 10.000.000 a lire 40.000.000".
9. Il comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs., 25 gennaio 1992, n. 77, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 8.000.000 a lire 21.000.000 o con l'arresto da tre mesi ad un anno" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire 5.000.000 a lire 21.000.000" e il secondo periodo è soppresso;
b) nella lettera b) le parole: "con l'ammenda da lire 5.000.000 a lire 15.000.000 o con l'arresto da uno a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 15.000.000";
c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 6.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 6.000.000".
10. Il comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs., 25 gennaio 1992, n. 77, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 4.000.000 a lire 12.000.000 o con l'arresto da due mesi ad otto mesi" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 12.000.000" e l'ultimo periodo è soppresso;
b) nella lettera b) le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 o con l'arresto da uno a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000".
11. Il comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs., 25 gennaio 1992, n. 77, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 600.000 a lire 2.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 400.000 a lire 2.000.000";
b) nella lettera b) le parole: "con l'ammenda da lire 300.000 a lire 600.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000".
12. Il comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs., 25 gennaio 1992, n. 77, è così modificato:
a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 6.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 6.000.000";
b) nella lettera b) le parole: "con l'ammenda da lire 300.000 a lire 600.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 3.000.000".
13. Il comma 1 dell'art. 93 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, è così modificato:
a) nella lettera a) sono inserite all'inizio le seguenti parole: "con l'arresto fino ad un mese o";
b) nella lettera b) sono inserite all'inizio le seguenti parole: "con l'arresto fino a quindici giorni o".
Art. 28
Rifiuto di fornire notizie
1. Nel settimo comma dell'art. 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628, le parole: "sono puniti con l'ammenda da lire 30.000 a lire 600.000" sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino ad 1.000.000".
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 29
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo di stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Vedi anche: