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Pubblicato il : 09/07/2010
Tags: Attualità Circolari Ministeriali 

Circolare - 09/07/2010 - n. 126 - Tachigrafo digitale

OGGETTO: Autotrasporto – Tachigrafo digitale – Regolamento UE n. 581 dell'1 luglio 2010 su GUCE L168 del 2.7.2010.

Con il Regolamento indicato in oggetto, la Commissione Europea ha fissato i termini massimi entro cui i dati registrati nel tachigrafo digitale e nelle relative carte dei conducenti devono essere trasferiti per essere disponibili in azienda ai fini delle verifiche sui tempi di guida e di riposo da parte delle Autorità di controllo.
Il Regolamento, che sarà direttamente applicabile a decorrere dal 30 settembre 2010, prevede che i dati registrati nell'unità di bordo vengano trasferiti entro il periodo massimo di 90 giorni e quelli registrati sulla carta del conducente entro il periodo massimo di 28 giorni.
Si rammenta che in base all'attuale disciplina (DM 30.3.2006), che decadrà automaticamente a decorrere dal 30 settembre prossimo, i dati dell'unità di bordo devono essere trasferiti sostanzialmente con la stessa frequenza (il citato decreto ministeriale prescrive 3 mesi anziché 90 giorni), mentre per i dati della carta del conducente è prevista una tempistica più breve rispetto a quella che stabilisce il Regolamento (3 settimane anziché 28 giorni).



Vedi anche:
01/07/2010
 Normativa UE
Regolamento CE - 01/07/2010 - n. 581 - Unità elettroniche di bordo e carte del conducente
Periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente. Testo rilevante ai fini del SEE
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30/03/2006
 Decreti Ministeriali
Decreto Ministero dei Trasporti - 30/03/2006 - Corsi per il recupero dei punti
Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003, concernente i programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida.
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