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Tags: Circolari Ministeriali 

Circolare ISVAP - 01/02/2012 - Assicurazioni ciclomotori

OGGETTO: Ciclomotori immessi in circolazione prima del 14 luglio 2006. Obbligo di conseguire il certificato di circolazione e la targa entro il 12 febbraio 2012 (legge n. 120/2010)

1 - Il prossimo 12 febbraio 2012 scade il termine, previsto dall'art. 14, comma 3, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", entro il quale i ciclomotori immessi in circolazione prima del 14 luglio 2006 devono provvedere alla regolarizzazione, sostituendo la targa mobile (cd. targhino) con un certificato di circolazione ed una targa fissa, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 1, del d. lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada).
Decorso tale termine, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 389 a euro 1.559 (art. 14, comma 3, legge 120/2010).

2 - In relazione a tale obbligo, sono stati sollevati dalle imprese di assicurazione dubbi circa la possibilità di assicurare, dopo la data del 12 febbraio 2012, ciclomotori non regolarizzati, ritenendo non più possibile continuare ad assicurare tali veicoli sulla base del telaio, essendo divenuta obbligatoria, ai sensi della citata legge 120/2010, la targa fissa, quale univoco strumento di identificazione.

3 - Al riguardo questa Autorità ritiene che permanga a carico delle imprese l'obbligo, ai sensi dell'art. 132 del Codice delle Assicurazioni, di assicurare i ciclomotori non regolarizzati.

Non si ritiene, infatti, che l'intervenuta modifica normativa relativa agli obblighi di regolarizzazione possa determinare effetti sotto il profilo assicurativo, ed in particolare il venir meno dell'obbligo, per i proprietari dei ciclomotori, di coprire il rischio derivante dalla circolazione e, conseguentemente, dell'obbligo per le imprese di offrire la copertura assicurativa.

In base all'art. 122 del Codice delle Assicurazioni, infatti, tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 del Codice civile e dall'art. 91, comma 1, del Codice della Strada. A tale obbligo corrisponde in modo speculare e funzionale quello previsto dall'art. 132 del Codice delle assicurazioni che impone alle imprese di accettare le proposte per l'assicurazione obbligatoria presentate, secondo le condizioni di polizza e le tariffe preventivamente stabilite.

Nessuna delle situazioni di rischio per i terzi danneggiati ricollegabili alla circolazione deve quindi restare esclusa dall'obbligo della prestazione assicurativa, non essendo possibili restrizioni legate a vicende che incidono solo sulla legittimazione amministrativa alla circolazione (nel caso di specie ottenimento della targa e del certificato di circolazione).

Si conferma pertanto la sussistenza dell'obbligo a contrarre anche in relazione ai ciclomotori immessi in circolazione prima del 14 luglio 2006 che non avessero provveduto alla regolarizzazione entro la data del 12 febbraio 2012.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
Giancarlo Giannini



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