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Tags: Circolari Ministeriali 

Circolare - 25/07/2012 - Prot. n. 17535 - Registro elettronico autotrasporto merci

OGGETTO: Registro elettronico delle imprese di autotrasporto (REN). Regolamento (CE) 1071/2009. Istruzioni riferite all'autotrasporto di merci.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
Divisione 4 - Autotrasporto di merci in ambito comunitario - Valichi alpini

CIRCOLARE N. 7/2012/TSI

Prot. n. 17535/01.02
Roma, 25 luglio 2012

OGGETTO: Registro elettronico delle imprese di autotrasporto (REN). Regolamento (CE) 1071/2009. Istruzioni riferite all'autotrasporto di merci.

1. IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE - ASPETTI TECNICI ED OPERATIVI
Come noto l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, prevede che ciascuno Stato membro tenga un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada che sono state autorizzate, da un'autorità competente da esso designata, ad esercitare la professione di trasportatore su strada.
L'articolo 16, paragrafo 2 dello stesso regolamento stabilisce la tipologia minima di dati che debbono essere contenuti nei registri elettronici nazionali, mentre la Decisione della Commissione del 17 dicembre 2009 ne stabilisce i requisiti.
L'articolo 11 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, del 25 novembre 2011, istituendo il Registro elettronico italiano delle imprese di autotrasporto (REN), ha previsto che il medesimo è strutturato in due Sezioni, la prima delle quali concernente le imprese e i gestori.
La presente circolare, sulla scorta di quanto disposto dal decreto del Capo del dipartimento del 10 gennaio 2012, fornisce le indicazioni per rendere disponibile in linea il medesimo Registro.
Per quanto riguarda gli aspetti tecnico-procedurali va fatto riferimento ai manuali specifici, alcuni nuovi, altri appositamente aggiornati, destinati alle diverse autorità, che illustrano le funzioni che le autorità stesse sono abilitate ad usare in relazione alle competenze loro affidate in materia:
• ManualeRenTrasportoMerci, per la nuova applicazione di gestione del REN;
• ManualeGestoriTrasportoMerci, per la nuova applicazione di gestione dell'elenco dei gestori;
• Gestione Albo, e Altre funzionalità Trasporto Merci, per l'aggiornamento della procedura di gestione dell'Albo;
• Gestione Licenze Comunitarie, per l'aggiornamento della procedura di gestione delle licenze comunitarie.

I medesimi sono messi a disposizione dal CED del Dipartimento per i trasporti, all'interno delle applicazioni stesse, sia per gli Uffici del Dipartimento, che per le Amministrazioni provinciali.
Occorre premettere che nella tenuta del REN è richiesta la massima diligenza e una particolare accuratezza in quanto le sue risultanze fanno stato delle informazioni in esso contenute.
L'art. 16, paragrafo 4, del menzionato regolamento 1071/09, infatti, impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per garantire che tutti i dati contenuti nel registro elettronico nazionale siano aggiornati ed esatti. Quanto sopra rende evidente che il funzionamento corretto del Registro non ammette imprecisioni nell'inserimento dei dati, mancati aggiornamenti o lacune dei medesimi. Ad esempio, non sarà ammissibile la presenza nel REN, a qualsiasi livello di acquisizione effettuata, di formule obsolete, assolutamente non più in linea con le disposizioni europee e nazionali vigenti, come, ad esempio, la dizione "impresa esente dai dati del preposto", o altre, che ancora di frequente si riscontrano nell'ambito delle informazioni, presenti negli archivi elettronici, relative alle imprese.
Il REN, che sarà reso disponibile in linea per gli Uffici del MIT e per le Amministrazioni provinciali, a decorrere dal 27 luglio 2012, si presenta con un'interfaccia elaborata appositamente, gestita con un programma "ad hoc". A tale proposito si sottolinea che il programma in questione non sostituisce quello utilizzato per la tenuta degli Albi dei trasportatori, che continua, quindi, ad essere utilizzato nei consueti modi e che rappresenta, perciò, la base per l'impianto anagrafico delle imprese del medesimo REN.
All'uopo si rappresenta che i relativi Manuali di gestione delle procedure, sopra riportati e destinati alle amministrazioni competenti alla tenuta degli Albi dei trasportatori, sono stati aggiornati a seguito del nuovo assetto generale della materia.

2. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Attraverso il REN, a partire della data sopra indicata, sarà possibile il caricamento dei dati previsti dall'articolo 2 del decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, del 10.1.2012, a fini del completamento del procedimento di autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore.
Pertanto gli UMC, sulla scorta dei dati già inseriti dagli uffici competenti alla tenuta degli Albi provinciali, automaticamente acquisiti al procedimento di autorizzazione, inseriranno gli ulteriori dati concernenti il requisito dello stabilimento, nonché gli altri dati di loro eventuale competenza, provvedendo, conseguentemente, all'iscrizione al REN autorizzando in tal modo le imprese all'esercizio della professione.
Si precisa, inoltre, che gli UMC o Uffici corrispondenti che, antecedentemente alla disponibilità elettronica del REN, hanno autorizzato imprese all'esercizio della professione, utilizzando le modalità previste dalla circolare n. 4/2011 del 7 dicembre 2011 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, assegnando un protocollo e rispettiva data al fine di contraddistinguere l'autorizzazione stessa, dovranno inserire tali autorizzazioni nel REN in modo tale che il sistema assegni all'autorizzazione già emessa un numero automatico "ora per allora", che sostituirà il numero di protocollo, utilizzato solo provvisoriamente, mentre la data di rilascio rimarrà la medesima.

3. ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
A decorrere dalla data di messa in linea del REN, ogni volta che si procederà al rilascio di un attestato di idoneità professionale conforme all'allegato III del regolamento 1071/2009, ovvero rilasciato ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto del Capo Dipartimento del 20.4.2012, è necessario generare con il sistema elettronico il numero dell'attestato medesimo, che dovrà essere contenuto nel documento materiale a fini di renderlo univoco. Il rilascio con assegnazione di numerazione automatica dei certificati di idoneità professionale, consentirà anche, nei fatti, di attivare la formazione di un elenco dei soggetti titolari dell'attestato medesimo.
Per quanto riguarda gli attestati di idoneità professionale (già di capacità professionale), rilasciati anteriormente alla data sopra indicata, che siano intestati a gestori dei trasporti che risultino svolgere attualmente le proprie funzioni in un'impresa, gli Uffici delle Province dovranno provvedere ad inserire i dati mancanti, previsti dalla procedura.
A questo proposito si sottolinea che, ai fini del rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1071/09 e della successiva, già citata Decisione della Commissione, è obbligatorio il recupero dei dati riguardanti: numero dell'attestato (o, se mancante, numero di protocollo), data e Stato di rilascio del documento.
Rimane, in ogni caso ferma la necessità di acquisire, ai sensi delle disposizioni nazionali in materia, anche gli altri dati, quali: tipo di attestato, tipo di certificazione, Ufficio o Amministrazione provinciale di rilascio, località estera di rilascio nonché quelli, ove comunicati, relativi ai contatti (telefono, fax, e-mail). Nel caso in cui gli Uffici delle Province non si trovino ad avere agli atti le informazioni da inserire attiveranno la collaborazione con gli Uffici motorizzazione, e, in subordine, con le stesse imprese.

4. RECUPERO DATI COPIE CONFORMI DELLA LICENZA COMUNITARIA
Riguardo ai dati concernenti le copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci rilasciate anteriormente al 4 dicembre 2011, ancora in corso di validità, si precisa che la possibilità di utilizzo del programma al fine di inserimento sarà resa disponibile più avanti. Nel contempo è, comunque, necessario che tali dati vengano recuperati da tutti gli Uffici che hanno provveduto a rilasciare le medesime copie, o che ne abbiano ereditato le competenze, in modo da poter disporre prontamente dei medesimi al momento che sarà a disposizione la procedura di inserimento, secondo quanto previsto dalle disposizioni UE, specie in previsione dell'interconnessione dei Registri elettronici nazionali fra tutti gli stati membri.

5. ACCESSO AL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE
Le nuove applicazioni per la gestione del REN e per la gestione dell'elenco dei gestori sono disponibili ai seguenti indirizzi:
http://web.apps.dtt/ren per gli Uffici del Dipartimento e le Amministrazioni Provinciali collegate con modalità VPN;
web.apps.dtt.ilportaledellautomobilista.it/ren per le Amministrazioni Provinciali collegate con modalità SPC.
L'accesso generale, nei casi previsti, al REN in modalità di mera consultazione sarà reso successivamente disponibile ai sensi dell'art. 4, del D.D. 10.1.2012.

6. CONTATTI
Gli Uffici che necessitano di chiarimenti relativi agli aspetti tecnici della procedura potranno contattare l'indirizzo mail ced.motorizzazione@mit.gov.it o, per problemi relativi al collegamento, il n. 0641739929 (help desk del CED).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ing. Amedeo Fumero



Vedi anche:
10/01/2012
 Decreti Dirigenziali
Decreto Dirigenziale - 10/01/2012 - Registro elettronico nazionale
Disposizioni di attuazione dell'articolo 11, comma 1 e comma 2, punto 1 del decreto 25 novembre 2011 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano a professione di trasportatore su strada.
leggi tutto...

07/12/2011
 Circolari Ministeriali Normativa Autotrasporto
Circolare - 07/12/2011 - Trasporto merci conto terzi
Applicazione DD 25.11.2011 n. 291 al trasporto merci conto terzi.
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25/11/2011
 Decreti Dirigenziali
Decreto Dirigenziale - 25/11/2011 - n. 291 - Attività di autotrasportatore su strada
Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio.
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21/10/2009
 Normativa UE
Regolamento CE - 21/10/2009 - n. 1071 - Attività di trasportatore su strada
Norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio.
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