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Pubblicato il : 03/12/2012
Tags: Attualità SIDA APC 

Autotrasporto di persone e di merci

Sono uscite in questi giorni molte circolari di chiarimento sull'accesso alla professione in seguito all'entrata in vigore del regolamento (CE) 1071/2009. Come è noto, scade il 4 dicembre il termine ultimo per adeguarsi ai nuovi parametri e inoltrare tutta la documentazione utile a dimostrare i requisiti di idoneità finanziaria, di onorabilità, di capacità professionale e di stabilimento, con le nuove disposizioni.

Per la dimostrazione dell'idoneità finanziaria, visti i numerosi quesiti pervenuti in merito, e data la difficoltà per molte aziende a recuperare la fidejussione bancaria, è stato deciso (circ. 0026326 del 26 novembre 2012) soprattutto ciò che NON è valido, vale a dire che le Province non terranno conto della seguente documentazione:
- polizze assicurative o attestazioni di polizze assicurative rilasciate da compagnie estere non in regola con la disciplina europea e nazionale in materia assicurativa ovvero non contenenti gli elementi richiesti ai fini della validità dell'attestazione stessa (a tal fine, la competente provincia potrà effettuare opportune verifiche presso l'ISVAP); 
- fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa già previste obbligatoriamente a carico delle imprese di trasporto che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti, ai sensi dell'art. 212, comma 10, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- polizze assicurative obbligatorie di responsabilità civile, in quanto previste obbligatoriamente dall'art. 122 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209; 
- fideiussioni o attestati di fideiussione rilasciati da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 106 T.U.B. che non risultino abilitati dalla Banca d'Italia al rilascio delle specifiche tipologie di garanzie richieste per la dimostrazione del predetto requisito; 
- garanzie rilasciate dai confidi, i quali, anche per espressa indicazione della Banca d'Italia, non sono abilitati al rilascio delle garanzie nei confronti del pubblico.

In attesa che le compagnie assicurative si adeguino alle nuove norme, sarà invece "tollerata" l'attestazione di vigenza di polizza di responsabilità del vettore stradale.

Veniamo ora alla capacità professionale. Per dichiarare la presenza del gestore dei trasporti, adesso c'è un nuovo modulo, disponibile a questo indirizzo, che sostituisce quello presente nella circolare del 2 dicembre 2011 e viene specificato che, anche se è esterno, lo può fare ma solo per un'impresa, sempre che abbia un parco veicoli costituito da non più di 50 unità (vedi circolare 10/2012/TSI del 29 novembre). Ma questi erano limiti già chiariti questa primavera (si veda ad esempio la circolare del 30 aprile 2012).

Per gli altri requisiti, tutto sembra rimanere invariato.



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