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Pubblicato il : 15/04/2013
Tags: Attualità RSS Gestione RSS Aula 

Veicoli per gli esami

tabella_veicoli

La direttiva 2012/36/CE sulle patenti, che va a modificare il Decreto Legislativo 59/2011, è stata recepita nei giorni scorsi con il Decreto del Ministero dei Trasporti del 25/02/2013 (G.U. n. 84 del 10.4.2013). Abbiamo già provveduto a modificare tutti i testi con gli aggiornamenti del caso che entrano in vigore subito, segnando le parti modificate in colore rosso. Altre modifiche invece entreranno in vigore più tardi, entro il 31 dicembre 2013, ragione per cui al momento le lasciamo da parte, per occuparcene al momento opportuno.

Come anticipato nell'ultimo numero del giornalino e nei nostri Seminari, dove sarà distribuito l'apposito volantino che si vede in figura, i motocicli idonei per effettuare le patenti A1, A2 e A sono da questo momento i seguenti.

Veicolo per l'esame per la patente A1:
Motociclo di categoria A1 senza sidecar, di una potenza nominale massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 90 km/h.
Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 120 cm3. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,08 kW/kg.

Rimane implicito che il motociclo non debba superare la cilindrata di 125 cm3.

Veicolo per l'esame per  la patente A2:
Motociclo senza sidecar, di una potenza nominale di almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg.
Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 400 cm3.
Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,15 kW/kg.

Rimane implicito che il motociclo non deve superare derivare da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima.

Veicolo per l'esame per la patente A:
Motociclo senza sidecar, la cui massa a vuoto supera 180 kg, con potenza nominale di almeno 50 kW. Lo Stato membro può accettare una tolleranza di 5 kg sotto la massa minima prescritta. Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 600 cm3. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,25 kW/kg.

Nella circolare di spiegazione del Decreto, è stata specificato che per i veicoli di categoria A1, A2 e A è consentita una tolleranza di 5 cm3 sotto la cilindrata minima già prescritta.

Altre modifiche che interessano gli aspiranti conducenti professionali riguardano i veicoli con cui sostenere gli esami per le patenti C e CE: le caratteristiche di potenza e di peso rimangono le stesse, è stato però aggiunto l'obbligo di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente.

Ricapitoliamo i veicoli per gli esami delle patenti C e CE.

Veicolo per l'esame per la patente C:
un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m e in grado di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10000 kg di massa totale effettiva

Veicolo per l'esame per la patente CE:
un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonchè dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15000 kg di massa totale effettiva.



Vedi anche:
11/04/2013
 Circolari Ministeriali
Circolare - 11/04/2013 - Prot. n. 9412 - Recepimento direttiva 2012/36/UE
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2013, recante recepimento della direttiva 2012/36/UE - disposizioni di immediata applicazione
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25/02/2013
 Decreti Ministeriali
Decreto Ministero dei Trasporti - 25/02/2013 - Patente di guida
Recepimento della direttiva 2012/36/UE in materia di patente di guida.
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18/04/2011
 Decreti Legislativi
Decreto legislativo - 18/04/2011 - n. 59 - Patente di guida
Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida
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