Articolo 8 - CdS
Art. 8.
Circolazione nelle piccole isole
1. Nelle piccole isole dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 chilometri e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni il presidente della regione territorialmente competente, sentita la prefettura-ufficio territoriale del Governo e i comuni interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di utenti. (*)
2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previste dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731.