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Tags: Parere 

Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - 04/09/2015 - Prot. n. 4341

Oggetto: richiesta informazioni

Con riferimento alla vs/mail del 22 agosto u.s. si rappresenta quanto segue.

Occorre premettere che l'art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada), come aggiornato e modificato prima con D.P.R. 30 luglio 2012 n. 151 e poi con l'articolo 25, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n.114 dispone, nell'ultima parte del comma 5, che “Il Comune inoltre stabilisce, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e può prevedere altresì la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

Una sentenza della II sezione civile della Corte di Cassazione del 5 ottobre 2009, n. 21271, non ha ritenuto condivisibile quanto sempre sostenuto da questa Amministrazione circa la gratuità della sosta a pagamento, nel caso in cui gli stalli riservati agli autoveicoli al servizio delle persone diversamente abili risultassero occupati. La Corte di Cassazione ha motivato la propria pronuncia rilevando che non è previsto da alcuna norma che il veicolo a servizio di un disabile, munito del contrassegno previsto dal Codice della Strada, che sia stato parcheggiato in uno stallo a pagamento a causa della indisponibilità degli stalli riservati gratuitamente ai disabili, debba comunque beneficiare della gratuità della sosta. Dalla sentenza si evince, inoltre, che la gratuità del parcheggio può essere stabilita solo dai Comuni che, nella propria autonomia, fissano le regole da osservare per la sosta e il parcheggio, come peraltro confermato con l'ultima modifica dell'art. 25, comma 3, del sopra citato D.L. 24 giugno 2014, n. 90.

Non si è tenuto conto della posizione assunta da questo Ministero che, dalla lettura congiunta delle diverse norme relative alle facilitazioni concesse ai diversamente abili, ha evinto la chiara volontà del legislatore di facilitare la vita di relazione e mobilità degli stessi, anche con misure che attengono specificamente il settore della sosta, ivi compresa l'esenzione del pagamento di tariffe orarie per il parcheggio nelle strisce blu, nel caso in cui lo stallo riservato risultasse occupato.

Pertanto, allo stato, non può che prendersi atto della attuale formulazione della norma e appellarsi al senso civico degli Enti Locali che, nell'ambito del loro potere discrezionale, possono venire incontro ad una categoria di persone, già duramente provate, rendendo gratuito il parcheggio dei veicoli al loro servizio anche nelle strisce blu, regolamentando in tal modo una materia di loro competenza.
Riguardo la richiesta di copia della nota del 22 dicembre 2009, si fa presente che essa corrisponde ad un parere rilasciato da questa Amministrazione concernente un argomento avente oggetto diverso.

Il Dirigente Tecnico
(Dr. Ing. Francesco Mazziotta)

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