HomeProdottiFormazioneInfo PatentiNormativaServiziAziendaForumArea personale
Linea didatticaLinea professionaleAccessoriSimulatori di guidaRegistri e ModulisticaGestionali e comunicazione telematica
SIDA FormazioneSIDA Seminari
Info GeneraliCategoriePatenti & EsteroInfo AutotrasportoPatente NauticaInfo Guida
Codice della StradaRegolamentoNormeNorme autotrasportoNorme nauticaNorme agenzie
AssistenzaDownload
Chi siamoRete ConsulentiContatti
Menu
  • Leggi
  • Direttive UE
  • Regolamenti e Decisioni UE
  • Note orientative
  • Decreti Legge
  • Decreti Legislativi e DPR
  • Decreti Ministeriali e DPCM
  • Decreti Dirigenziali
  • Circolari Ministeriali
  • Circolari DGT Nord Ovest
  • Circolari DGT Nord Est
  • Circolari DGT Centro
  • Circolari DGT Sud
  • Circolari UMC periferici
  • Normativa ACI
  • Avvisi, Note e varie
  • Parere
  • Delibere
  • Accordi Stato-Regioni
  • Accordi internazionali
  • Sentenze
  • Normativa regionale
  • Statistiche
  • Norme Ministero Interno
  • Ordinanze
Facebook
Twitter
Linkedin
Invia mail
   
Tags: Parere 

Parere - 20/12/2016 - Prot. n. 28389 - Mobilità personale docente delle autoscuole

OGGETTO: Richiesta chiarimenti sulla mobilità del personale docente delle autoscuole.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE 5

Prot. n. 28389/23.2.1
Roma, 20 dicembre 2016

Oggetto: Richiesta chiarimenti sulla mobilità del personale docente delle autoscuole.

Si fa seguito alla mail inviata da codesta Associazione in data 5 dicembre 2016 con la quale si chiedono chiarimenti in merito alle disposizioni per la mobilità del personale docente tra le autoscuole appartenenti ad un medesimo titolare, qualora, in una delle sedi, nel corso di un anno, il numero degli allievi sia stato superiore a 160.
Al riguardo si comunica che l'art. 8, comma 3, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, prescrive che ogni autoscuola deve avere a disposizione almeno un insegnante ed un istruttore nonché, qualora nel corso di un anno, siano stati iscritti e presenti agli esami allievi in numero superiore a 160, un altro istruttore.
Detta norma deve leggersi in combinato disposto con quanto stabilito al successivo comma 5, ai sensi del quale "al personale docente di più autoscuole, appartenenti ad un titolare o ad una società, è consentita la mobilità presso le diverse sedi".
Alla luce della suddetta norma, il titolare di più autoscuole può compensare l'esubero di 160 allievi, registrato in una sede, utilizzando istruttori di un'altra sede (ovviamente sempre intestata al medesimo titolare), a condizione che anche la seconda sede non superi il predetto numero di allievi iscritti e presentati all'esame nel corso di un anno.

Il Direttore della Divisione
Dott. Pietro Marianella



Vedi anche:
17/05/1995
 Decreti Ministeriali
Decreto Ministero dei Trasporti - 17/05/1995 - n. 317 - Attività delle autoscuole
Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole.
leggi tutto...

  • Link all'articolo
  • Stampa
  • Invia per mail