HomeProdottiFormazioneInfo PatentiNormativaServiziAziendaForumArea personale
Linea didatticaLinea professionaleAccessoriSimulatori di guidaRegistri e ModulisticaGestionali e comunicazione telematica
SIDA FormazioneSIDA Seminari
Info GeneraliCategoriePatenti & EsteroInfo AutotrasportoPatente NauticaInfo Guida
Codice della StradaRegolamentoNormeNorme autotrasportoNorme nauticaNorme agenzie
AssistenzaDownload
Chi siamoRete ConsulentiContatti
Menu
  • Leggi
  • Direttive UE
  • Regolamenti e Decisioni UE
  • Note orientative
  • Decreti Legge
  • Decreti Legislativi e DPR
  • Decreti Ministeriali e DPCM
  • Decreti Dirigenziali
  • Circolari Ministeriali
  • Circolari DGT Nord Ovest
  • Circolari DGT Nord Est
  • Circolari DGT Centro
  • Circolari DGT Sud
  • Circolari UMC periferici
  • Normativa ACI
  • Avvisi, Note e varie
  • Parere
  • Delibere
  • Accordi Stato-Regioni
  • Accordi internazionali
  • Sentenze
  • Normativa regionale
  • Statistiche
  • Norme Ministero Interno
  • Ordinanze
Facebook
Twitter
Linkedin
Invia mail
   
Pubblicato il : 12/07/2017
Tags: Circolari Ministeriali News 

Circolare - 12/07/2017 - Prot. n. 14973 - Parco veicolare autoscuole

OGGETTO: Inserimento nuovi automezzi nel parco veicolare delle autoscuole.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE 5

Prot. 14973/8.7.6
Roma, 12 luglio 2017

Oggetto: Inserimento nuovi automezzi nel parco veicolare delle autoscuole.

Sono stati posti quesiti alla scrivente Divisione al fine di acquisire parere sull’interpretazione dell’art. 7 bis, comma 9, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, relativamente alla perentorietà dei termini di otto giorni previsto dalla citata norma per comunicare, alla provincia, l’inserimento di un nuovo mezzo nel parco veicolare di un’autoscuola.

Al riguardo questa Amministrazione esprime parere che il predetto termine di otto giorni dalla data di acquisto del veicolo non può essere considerato perentorio nei casi in cui è possibile comprovare
a) che il veicolo è stato acquistato per attività diverse da quella didattica e solo successivamente è stato utilizzato per svolgere le esercitazioni e gli esami per il conseguimento della patente di guida;
b) che il veicolo, il cui contratto di acquisto è stato perfezionato in una determinata data, venga consegnato dal concessionario dopo un rilevante periodo di tempo;
c) nel caso in cui sul veicolo debbano essere installati i doppi comandi e svolgere l’iter per l’aggiornamento della carta di circolazione.

Nelle suddette ipotesi infatti, sussiste la materiale impossibilità di utilizzare i veicoli per le finalità didattiche dell’autoscuola e, di conseguenza, il superamento del termine previsto dall’art. 7 bis, comma 9 del D.M. 317/1995 non comporta irregolarità sanzionabile a carico dell’autoscuola stessa.

Il Direttore Generale
Dott. Arch. Maurizio Vitelli



Vedi anche:
17/05/1995
 Decreti Ministeriali
Decreto Ministero dei Trasporti - 17/05/1995 - n. 317 - Attività delle autoscuole
Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole.
leggi tutto...

  • Link all'articolo
  • Stampa
  • Invia per mail