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Pubblicato il : 17/06/2022
Tags: Attualità 

Modifiche al CDS all'insegna della mobilità sostenibile, e non solo

Auto elettrica

Con il DL 16/6/2022 n. 69, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.139 del 16-06-2022) prosegue la marcia serrata verso la mobilità sostenibile in coerenza con gli investimenti previsti dai decreti di rilancio e dal Piano nazionale di ripresa e di resilienza, emanati lo scorso anno. L'esigenza di perseguire la decarbonizzazione dei trasporti, di migliorare la sicurezza della circolazione e di accelerare la produttività degli uffici, ha portato ad alcune modifiche di legge importanti, molte delle quali con effetto immediato.
Piuttosto evidente è la volontà di agevolare la mobilità elettrica, sia le auto che le biciclette a pedalata assistita, e di velocizzare tante delle procedure che sembrano ancora legate ad un passato fatto di carte da protocollare e di timbri a mano.
Si dovrebbe sbloccare la questione della mancanza di esaminatori, che sta rallentando la catena operativa nelle motorizzazioni di tutta Italia: il Ministero vuole affidare questo compito a tutto il personale interno, previa opportuna formazione.

Ma vediamole con ordine tutte queste novità.

 

SPARISCE IL TAGLIANDO ADESIVO DEL CAMBIO DI RESIDENZA ANCHE DALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEI CICLOMOTORI

Nuovo comma 3-bis all'art. 97 CDS - Circolazione dei ciclomotori

Con questa modifica, è stato formalizzato ciò che accade già nel settore auto, ovvero in caso di trasferimento di residenza, ai proprietari dei ciclomotori non viene più inviato il tagliando cartaceo da applicare sulla carta di circolazione, in quanto tutta la procedura è informatizzata e i dati dei veicoli sono disponibili integralmente e in forma digitale nell'archivio nazionale dei veicoli.

 

FAVORITA LA MOBILITÀ DELLE PERSONE DISABILI CON L'AUTORIZZAZIONE A CIRCOLARE SULLE PISTE CICLABILI CON LE MACCHINE ELETTRICHE A LORO RISERVATE

Modificato comma 7 dell'art. 190 CDS  - Comportamento dei pedoni

Le macchine per uso invalidi già potevano circolare negli spazi riservati ai pedoni, ma il MIMS ha ritenuto utile anche specificare che le stesse possono circolare anche sui percorsi ciclabili, sugli itinerari ciclopedonali nonchè, se asservite da motore, sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile e sulle strade urbane ciclabili. Certamente, scritte così le regole, non ci sono dubbi sul fatto che le persone con disabilità sono maggiormente favorite nei loro spostamenti e autorizzate a circolare anche su questo tipo di percorsi.

 

ALLINEATA LA CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI A DUE E TRE RUOTE NAZIONALE CON QUELLA EUROPEA, CHE COMPRENDE I VEICOLI ELETTRICI

Modificato comma 2 dell'art. 47 CDS – Classificazione dei veicoli

Ormai i veicoli elettrici si stanno diffondendo sempre di più, e finalmente la classificazione europea e quella italiana sono allineate: questa era una modifica necessaria e improrogabile

 

LA MANOMISSIONE DELLE BICICLETTE ELETTRICHE COSTA CARA E PUÒ EQUIVALERE A UNA GUIDA SENZA PATENTE E/O CON VEICOLO IRREGOLARE

Modificati commi 1 e 2, aggiunti commi 2bis e 2-ter nell'art. 50 CDS – Velocipedi

Il legislatore vuole punire pesantemente chi manomette le biciclette a pedalata assistita, facendole andare più veloci, e lo fa in modo diretto e indiretto. Diretto, perché stabilisce una sanzione per questo tipo di operazione illecita, la manomissione dei blocchi di velocità, e indiretta perché equipara la bici manomessa a un ciclomotore, con tutti gli oneri che ne conseguono: casco, targa, patente AM. Il conducente che viene dunque sorpreso su di una bici elettrica manomessa dovrà fare i conti con un verbale di notifica molto corposo che comprende anche sanzioni per mancato uso del casco, assenza di targa, guida senza patente.

 

FAVORITO L'USO DI VEICOLI ALTERNATIVI PER IL TRASPORTO MERCI DELL'ULTIMO MIGLIO

Modificato comma 3 dell'art. 116 CDS – Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore

Con la patente B (conseguita da almeno due anni), è possibile guidare veicoli merci non solo fino a 3,5 t, ma anche di tonnellaggio superiore, fino a 4,25 t, a patto che tali veicoli siano alimentati con combustibili alternativi (idrogeno, gnc, gpl, elettrici). La modifica permetterà a tutti i corrieri che adesso si spostano con i veicoli leggeri nelle città di guidare, con la stessa patente, anche veicoli leggermente più pesanti perché alimentati con combustibili alternativi o per via della presenza della batteria.

 

INTRODOTTO IL LIMITE DI POTENZA PER I NEOPATENTATI IN RIFERIMENTO ALLE AUTO ELETTRICHE

Modificato il comma 2 bis dell'art. 117 CDS – Limitazioni nella guida

Sappiamo che ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi un rapporto potenza tara superiore a 55 kw/t. Ora, è stata aggiunta anche la specifica per le autovetture elettriche o ibride plug-in, stabilendo che il limite di potenza specifica sia di 65 kW/t compreso il peso della batteria

 

AGGIUNTA LA POSSIBILITÀ DI IMPEDIRE L'USO DI BICI ELETTRICHE A CHI È STATA REVOCATA LA PATENTE

Aggiunto il comma 6 bis all'art. 120 CDS - Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida e disposizioni sull'interdizione alla conduzione di velocipedi a pedalata assistita

Anche questa modifica di legge sembra essere stata inserita appositamente per evitare che, “fatta la legge, si trovi l'inganno”, come spesso e volentieri accade in Italia: nella fattispecie si vuole impedire che ai conducenti, a cui è stata revocata la patente per reati penali, sia permessa la circolazione con le biciclette a pedalata assistita.

 

LE AREE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI RIENTRANO TRA LE PERTINENZE DI SERVIZIO

Modificato l'art. 24 CDS – Pertinenze delle strade

Si tratta di una precisazione importante, perché viene chiarito “chi deve fare che cosa”, in particolare per quello che riguarda le colonnine di ricarica, viene chiarito che la progettazione e l'installazione possono essere realizzate anche da terzi, previa concessione del proprietario della strada.

 

VIENE INTRODOTTO L'ESPERIMENTO DI GUIDA PER CHI HA LA PATENTE SCADUTA DA PIÙ DI 5 ANNI

Aggiunto il comma 8-bis all'art. 126 CDS -  

Erano già uscite delle circolari al proposito, ma adesso assume tutti i crismi dell'ufficialità l'obbligo, per chi "si è dimenticato" di rinnovare la patente, da oltre 5 anni, di rifare un esame pratico per verificare la sussistenza di tutti i requisiti psicofisici e tecnici per guidare.

 

MANCANZA DI ESAMINATORI: IL MIMS SEMPLIFICA LE REGOLE PER DIVENTARE TALI

Modificato l'art. 121 CDS - Esame di idoneità

Il MIMS vuole riscrivere le regole per diventare esaminatore, al fine di risolvere l'annoso problema della mancanza di personale addetto allo scopo.

 



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