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Pubblicato il : 17/10/2022
Tags: Attualità 

Il medico no, la FAD si, nei corsi CQC

All'avvio della stagione fredda, con la ripresa dei contagi e una fondata preoccupazione che si possa ripetere il black out pandemico come gli scorsi anni, la Direzione Generale della Motorizzazione ha voluto impartire nuove disposizioni sulla formazione dei candidati alla CQC, che dovranno essere applicate a partire dai corsi che iniziano il 2 novembre. La circolare con le ultime novità è protocollata con il numero 32137, porta la data del 13 ottobre 2022 e la trovate integralmente a questo link.

Per i corsi che sono iniziati prima del 2 novembre, valgono le regole contenute nella circolare 11043 del 30 marzo 2021, cioè gli insegnanti possono continuare a sostituire la docenza dei medici come si è fatto finora.

Si cerca, come si suol dire, di “dare un colpo al cerchio e uno alla botte”, permettendo da una parte di continuare a ricorrere alla formazione a distanza (FAD) per una piccola percentuale delle ore dei corsi della CQC, ma vietando dall'altra, dal 2 novembre in poi, agli insegnanti, di continuare a erogare la parte del medico.

Di fatto, l'emergenza da Covid-19 che aveva reso necessario reperire medici per affrontare la massiccia campagna di vaccinazione è terminata, dunque non ci sono motivi validi per continuare ad autorizzare gli insegnanti di scuola guida a sostituirli nella parte di programma spettante a loro.

Sempre per le stesse ragioni, la FAD non è più possibile per i corsi di recupero punti né per i corsi delle patenti e dei certificati di formazione professionale, in quanto era strettamente legata alla suddivisione del territorio in zone rosse o arancioni in base al numero dei contagi.

Ma per quanto riguarda la formazione iniziale e la formazione periodica CQC, ricorda il Direttore, la possibilità di operare “in remoto” è di fatto già stata accolta con l'autorizzazione all' e-learning contenuta nella direttiva 2018/645/UE, e dunque anche la FAD non trova ostacoli di sorta.

Certo, in attesa del decreto che stabilirà con precisione le modalità tecniche e qualitative per organizzare l'e-learning, rimane possibile la formazione a distanza per un massimo del 20% delle ore dei corsi di qualificazione iniziale e per un massimo di 2 ore su 7, per ciascuno dei 5 moduli dei corsi di formazione periodica.

Ma cosa si intende con modalità FAD? Riportiamo la descrizione data dal Ministero in questa ultima circolare 32137:

“L’erogazione e la fruizione dei corsi in oggetto con modalità FAD prevede l'utilizzo di un computer desktop, di un laptop portatile, di uno smart-phone, di un tablet o simili strumenti informatici e presuppone l’utilizzazione di tali strumenti in ambienti in cui sia presente, necessariamente, una connessione internet.
Conseguentemente, la mancanza di connessione internet, a qualunque causa imputabile, non consentendo la partecipazione alle lezioni in modalità formazione a distanza, vale assenza.
Qualora la mancanza di connessione internet sia limitata nel tempo, la stessa varrà come assenza limitatamente al/i blocco/blocchi di due (o quando consentito tre) ore in cui è suddivisa una lezione giornaliera, in ragione della durata dell’assenza della connessione.
L’erogazione delle lezioni del programma di qualificazione iniziale (ordinaria, accelerata o di integrazione) e di quelle di formazione periodica in modalità FAD, nei limiti su stabiliti, può avvenire esclusivamente attraverso l’utilizzo di piattaforme webinar con le seguenti modalità, atte a garantire almeno l’apprendimento e la partecipazione ad aule virtuali: è in ogni caso fatto divieto di utilizzo di piattaforme aperte ad un pubblico indifferenziato (ad esempio Youtube, Facebook, etc.).

La modalità FAD nei corsi CQC è compatibile con l'uso di SIDA Meet, in quanto SOLO i ragazzi iscritti in autoscuola possono partecipare alle lezioni e ricevono l'invito a partecipare su SIDA Quiz App.

 

In ragione di queste motivazioni,  per i corsi avviati a decorrere dal 2 novembre 2022, possono essere svolte con FAD le lezioni secondo queste regole.

 

FAD NEI CORSI DI QUALIFICAZIONE ORDINARI

  • non più del 20 % delle 135 ore dell’area circolazione stradale (pari a 27 ore),
  • non più del 20% delle 50 ore dell’area autotrasporto (pari a 10 ore),
  • non più del 20% delle 35 ore dell’area medica (pari a 7 ore),
  • non più del 20% della durata complessiva dei seguenti moduli (pari a 1 ora):
  • modulo 3: uso degli attrezzi per interventi di piccola manutenzione ordinaria (1 ora);
  • modulo 4: sostituzione pneumatico (1 ora);
  • modulo 5: montaggio catene da neve (2 ore);
  • modulo 6: uso del cronotachigrafo (1 ora);

 

FAD NEI CORSI DI QUALIFICAZIONE ACCELERATI

  • non più del 20 % delle 68 ore dell’area circolazione stradale (pari a 13),
  • non più del 20% delle 25 ore dell’area autotrasporto (pari a 5 ore),
  • non più del 20% delle 17 ore dell’area medica (pari a 3 ore),
  • e non più del 20% della durata complessiva dei seguenti moduli:

modulo 3: sostituzione pneumatico (30 minuti);

modulo 4: montaggio catene da neve (30
minuti);

modulo 5: uso del cronotachigrafo (30 minuti);

 

FAD NEI CORSI DI QUALIFICAZIONE PERIODICA

Non più di due ore di lezione per ciascuno dei cinque moduli, vale a dire:

  1.  conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida (parte comune, docente insegnante di teoria);
  2. conoscenza delle norme che regolamentano la circolazione stradale e responsabilità del conducente (parte comune, docente insegnante di teoria);
  3. conoscenza dei rischi alla salute derivanti dallo svolgimento dell’attività professionale; condizioni psicofisiche dei conducenti (parte comune, docente medico).

parte  specialistica cose

a.1) carico e scarico delle merci (parte specialistica, esperto autotrasporto)

a.2) compiti del conducente e disposizioni normative sul trasporto di cose (parte specialistica, esperto autotrasporto)

 

parte specialistica persone

b.1) compiti del conducente nei confronti dell'azienda e dei passeggeri, formazione in materia di sensibilizzazione alla disabilità (parte specialistica, esperto autotrasporto)

b.2) disposizioni normative sul trasporto di persone (parte specialistica, esperto autotrasporto)

 

Nella circolare si ripetono anche le nozioni chiave della disciplina dei corsi di integrazione CQC da parte di chi è già in possesso di una abilitazione CQC, precisando che la parte specialistica deve prevedere anche, obbligatoriamente, delle ore di pratica (5 ore nei corsi ordinari, 2 ore e mezzo nei corsi accelerati).

 







Vedi anche:
Circolare - 13/10/2022 - Prot. n. 32137 - Formazione a distanza e corsi CQC
Nuove disposizioni su formazione a distanza e disciplina dei corsi di CQC

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I vostri commenti...

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mario
Benvenga la cqc che ci garantisce un introito economico, ma obiettivamte, a cosa serve? E' un concentrato di burocrazia, dove il facile viene reso difficile, attraverso l'inutile. La cqc sarebbe semplicemente da abolire.
istruttore
Tutta burocrazia inutile da abolire.
Se un cittadino può auto-istruirsi nella parte teorica delle patenti, perché mai non avrebbe il diritto di fare lo stesso per la CQC?
Se un cittadino può iscriversi in autoscuola e seguire una formazione ritagliata sulle sue esigenze, perché con la CQC deve essere incatenato per 130 ore in un aula per apprendere cose che ne occorrono 40 di ore, con tutti gli impegni lavorativi e personali che il poveretto già ha di suo?
E' tutta una follia da abolire!

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