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Pubblicato il : 14/09/2023
Tags: Attualità RSS Gestione RSS Aula 

Accesso graduale alle patenti A2 e A: sono uscite le istruzioni operative

Patente A corso

Ieri, 13 settembre 2023, con la circolare prot. 26690  della DGT sono uscite le istruzioni operative che si attendevano, per l’applicazione delle disposizioni del decreto del Ministero dei Trasporti 9 giugno 2023.

Dal 18 settembre, come promesso dall’Amministrazione, possono partire i corsi in autoscuola per conseguire la patente A2 o A senza esame.

Una notizia rivoluzionaria, se ci pensiamo bene, visto che fino ad ora non è mai stato possibile conseguire una patente, in Italia, senza effettuare un esame. Alle autoscuole spetta l’importante compito non solo di formare adeguatamente gli allievi, ma anche quello di certificare tale preparazione, visto che non ci sarà nessun esaminatore esterno a convalidare il lavoro degli istruttori.

E a questo proposito, è importante sottolineare che  è proprio  agli istruttori di guida che viene assegnata la principale responsabilità del nuovo procedimento, dal momento che sono loro che “firmano le carte” più importanti e danno il via libera all’emissione del documento tanto desiderato dai centauri.

Ai sensi dell’articolo 123 del codice della strada “la formazione dei conducenti impartita in forma professionale” è riservata alle autoscuole: dunque la formazione in parola può essere erogata esclusivamente da un’autoscuola o, eventualmente, da un centro di istruzione automobilistica costituito da un consorzio al quale l’autoscuola aderisce.

L'impegno è notevole, perché alle autoscuole viene richiesta una attività di formazione al pari di quella erogata per la preparazione dei candidati all'esame pratico, con in più l'obbligo della guida nel traffico compresa la guida su autostrade e/o strade extraurbane principali.

Ma analizziamo le procedure operative con ordine nelle loro caratteristiche principali, invitando tutti gli interessati che volessero entrare maggiormente nei dettagli a leggere il testo integrale della circolare che si trova alla fine di questo articolo.

ACCESSO ALLA FORMAZIONE UTILE ALL’ACCESSO GRADUALE SENZA ESAME, ALLE PATENTI DI CATEGORIA A2 ED A

Può accedere alla formazione utile all’accesso graduale senza esame:

  • alla patente A2, anche speciale, senza esame, chi abbia compiuto almeno 18 anni e sia titolare di patente di categoria A1, anche speciale, da almeno due anni
  • alla patente A, anche speciale, senza esame, chi  abbia compiuto almeno 20 anni e sia titolare di patente di categoria A2, anche speciale, da almeno due anni

Si tratta, in entrambi i casi, di conducenti che hanno già fatto l'esame di teoria, sono titolari di una patente per la moto da almeno due anni, patente conseguita a seguito di un esame vero e proprio. Si richiede dunque che sappiano già guidare una motocicletta, e che abbiano un’esperienza minima di due anni. Il corso che si deve frequentare in autoscuola ha lo scopo di consolidare le conoscenze già acquisite su di un mezzo di potenza superiore, in un ambiente protetto e/o sotto la supervisione di un professionista.

PROCEDIMENTO

1. FORMALIZZAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO GRADUALE SENZA ESAME, ALLE PATENTI DI CATEGORIA A2 ED A E PRODUZIONE DEL FOGLIO ROSA

L’autoscuola:

  • iscrive l’allievo nel proprio registro;
  • formalizza la domanda di accesso graduale senza esame alla patente di categoria A2 o A, a seconda dei casi, attraverso il sistema informatico messo a disposizione dal CED, avendo in particolare cura di indicare se il foglio rosa è richiesto per la guida di motocicli con cambio manuale o automatico; il motociclo in dotazione al soggetto che erogherà la formazione dovrà essere necessariamente dotato di coerente tipo di cambio

All’istanza devono essere allegati:

  • la ricevuta di pagamento a mezzo di bollettino PagoPA della tariffa N003, comprensiva di due imposte di bollo (una per la domanda ed una per la patente da emettersi) e del diritto di motorizzazione di cui alla tariffa 2 della tabella 3 allegata alla legge n. 870 del 1986. La tariffa N003 è composta da : 32,00 € su c/c 4028 e+ 10,20 € su c/c 9001.

  • il certificato medico di accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica di cui all’articolo 119 del codice della strada.

Secondo le procedure già in uso, il sistema informatico del CED, processata l’istanza ed esperiti gli opportuni controlli, produce il giorno successivo l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa).

A questo punto può partire la formazione vera e propria.
Precisiamo che quelle che seguono sono istruzioni relative a una disciplina provvisoria, visto che a regime ci dovrà essere, per il controllo, un “apposito applicativo, idoneo a rilevare per ciascun candidato, ciascun istruttore e ciascun veicolo, il luogo della formazione e la tipologia del percorso, le ore di formazione e la condotta di guida”.

2.A) GENERAZIONE DEI FOGLI DI RILEVAZIONE DELLA PRESENZA E DEI CONTENUTI DELLA FORMAZIONE GIORNALIERA

L’autoscuola stampa uno o più fogli di rilevazione della presenza e dei contenuti della formazione giornaliera, abbreviati con la sigla FRPeCF.

Questi fogli sono nominativi per ciascun allievo e provvisti di un codice antifalsificazione.

2.B e 2.D) REDAZIONE DEI FRPeCFG (MODELLO A E B) PRESSO LA SEDE DEL SOGGETTO EROGATORE DELLA FORMAZIONE

I FRPeCF sono stampati in due copie: il modello A deve rimanere in sede, mentre il modello B segue l’istruttore durante la sua lezione giornaliera. La prima parte della compilazione spetta al legale rappresentante  (che riporta targa del veicolo, nome istruttore, ecc) mentre la seconda parte spetta all’istruttore che deve specificare la data di inizio e fine di ogni giornata di formazione e gli specifici contenuti formativi.

2.C) CONTENUTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE

La formazione si svolge su veicoli di categoria A2 o A, che devono essere dell’autoscuola o del consorzio.

La formazione si articola in due fasi.
La prima fase (durata complessiva 3 ore) si svolge in un’area protetta debitamente allestita (la stessa pista che si usa per le esercitazioni delle moto ai fini dell’esame)  e può essere collettiva (5 persone al massimo). Le esercitazioni da far fare agli allievi sono le medesime che si fanno fare ai candidati all’esame.
Attenzione, perché  viene scritto che “la formazione sarà considerata dall’istruttore adeguata quando l’allievo sarà in grado di effettuare le manovre di cui al medesimo punto senza incorrere in alcuna delle irregolarità indicate nel paragrafo 1.3 del più volte citato allegato 2 al D.M. 8 gennaio 2013 e succ. mod..”, questo vuol dire che tutti gli allievi che partecipano a questo tipo di corsi devono affrontare gli stessi percorsi moto previsti all’esame senza fare errori che comporterebbero la bocciatura all'esame.

La seconda fase (durata complessiva 4 ore, da articolare in minimo due giornate diverse) è la “guida nel traffico”, articolata come previsto per sostenere l’esame, e con in più l’obbligo di esercitarsi anche in autostrada e/o su strade extraurbane principali.

2.E) CONSEGNA E CONSERVAZIONE DEI FOGLI DI RILEVAZIONE DELLA PRESENZA E DELLA LEZIONE GIORNALIERA E DELLA DICHIARAZIONE DELL’ISTRUTTORE

L’istruttore consegna, di volta in volta alla fine di ogni lezione, i fogli FRPeCFG che devono essere conservati in originale, dall’autoscuola, per almeno 5 anni.

2.F) CONCLUSIONE DELLA FORMAZIONE ED EMISSIONE DEL RELATIVO ATTESTATO

Quando la formazione è conclusa, l’autoscuola può redigere l’” “Attestato del completamento della formazione per l'accesso graduale senza esame” .

2.G) COLLAZIONE DEL FASCICOLO DELLA FORMAZIONE E INVIO AL SISTEMA INFORMATIZZATO DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE

A questo punto l’autoscuola può realizzare il cosiddetto “fascicolo della formazione”, unendo tutta la documentazione in un unico pdf, e mandare tutto al CED, con la firma digitale.

2.H) CONTROLLI – “SOSPENSIONE” E RIPETIZIONE DELL’INVIO DEL FASCICOLO -APPROVAZIONE – VERIFICHE EX ART 120 CDS – EMISSIONE DELLA PATENTE

A questo punto la pratica, se non vengono rilevate delle irregolarità, è considerata in stato “Attivo” e il CED provvede a stampare la patente.

Precisazioni:

  • la data di emissione sarà pari alla data approvazione+10 giorni lavorativi;
  • la data di rilascio sarà pari alla data emissione+1 giorno lavorativo;
  • la data scadenza avrà come data di riferimento la data rilascio

2.I) CONSEGNA DELLA PATENTE

Anche se nel decreto MIT del 9/6/2003 è stabilito che la patente venga spedita direttamente al candidato, in fase di prima applicazione la patente sarà recapitata presso la stessa sede dell’autoscuola alla quale l’allievo si è iscritto.

 

Al fine di ridurre al minimo ogni eventuale disguido postale nella consegna della patente si raccomanda alle autoscuole di verificare – su apposito file che sarà pubblicato sul Portale dell’Automobilista, periodicamente aggiornato ed adeguatamente navigabile per una ricerca veloce -, l’esattezza dell’indirizzo che risulta attualmente acquisito presso il CED della Motorizzazione in relazione alla sede che ha il medesimo codice meccanografico utilizzato per l’intera procedura su descritta. Qualora l’indirizzo così esposto non dovesse risultare esatto o attuale, l’autoscuola è invitata ad aprire un ticket presso l’assistenza tecnica che acquisirà l’indirizzo esatto e provvederà ad aggiornare il relativo dato negli archivi informatici del CED. Si rammenta che le spese di spedizione sono a carico del titolare della patente.

 



Vedi anche:
13/09/2023
 Circolari Ministeriali News
Circolare - 13/09/2023 - Prot. n. 26690 - Accesso graduale a patente A2 ed A
Istruzioni operative per l’accesso graduale, senza esame, alle patenti A2 ed A
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federico
salve, ho la patente a1 automatica (codice 78), se chiedo di partecipare al corso, una volta conseguita la patente a2, avrò ancora le limitazioni del codice 78, o potrò portare anche i motocicli con cambio manuale?
Luigi
anche io ho patente A2 cod.78 ( automatico ) e vorrei sapere se, anche nel mio caso, è accessibile il corso senza esame per passare a patene A senza limitazioni aggiungendo il cambio manuale alla patente. Grazie
Antonio
Ho la patente B ( ed Am in automatico ) dal 1989. Posso guidare motocicli 125 come se fosse A1. Però mi dicono che non posso passare all'A2 con questa modalità... che senso ha ??
luigi
qualcuno ha l'indirizzo dove spedire la pratica per ricevere la patente?
Simone
Ma durante le ore di lezioni collettive, ogni allievo dovrà usare una moto diversa o una per tutti contemporaneamente?
daniele
E possibile il passaggio diretto da A1 ad A3 o devo fare il doppio passaggio da A1 ad A2 e poi da A2 ad A Grazie
Rinaudo
ma con quale criterio.. a 18 anni dopo 2 anni di A1 si presume uno sappia portare una moto idem per quella successiva 18/20..3 ore a fare birilli in equilibrio o a ripetere la prova di velocità / tempo? Ma poi ci si esercita su moto 4 tempi..motori che presentano numerosi vantaggi. in primis l’erogazione della potenza più regolare, che consente una più facile gestione dell’acceleratore anche per i meno esperti...4 ore su percosi specifici bastano e avanzano ( in zone urbane sopratutto )
ARDE
3 Ore a ripetere cose per cui si è gia stati promossi.. la ratio è da cocainomani al potere come al solito..
Davide
Seguo il commento di Francesco
Pierluigi
Le autoscuole stanno chiedendo 500Euro per il corso, mi sembra al limite dell'accettabilità ma lo farò, devo fare due passaggi da A1 a A2 e dopo da A2 a A3
x Giuseppe
No, senza esame puoi passare dalla A1 alla A2 (se hai la A1 da almeno due anni) e poi aspettando ulteriori due anni puoi rifare il corso passando senza esame dalla A2 alla A3.
Giuseppe
Chi ha conseguito la cat. A1 a 16 anni poi aspetta 24 anni può passare direttamente con questa norma alla cat. A o deve risostenere l'esame ??
Mariano
Ho chiamato 5 autoscuole, nessuna sa ancora nulla e sono tutti contrari, si parte bene.
x giuliano
Devi fare l'esame
giuliano
domanda difficile: ho la B dal ‘87 (patente rumena convertita in italiana). In teoria posso guidare le moto 750 anche se ho la B e AM, la AM messa in automatico sulla patente, ma qualcuno delle forze del ordine non lo sa. Se adesso vorrei avere proprio la A scritta, per guidare anche fuori Italia, cosa devo fare? Grazie in anticipo a chi mi puó aiutare.
Michele
Capisco la razio che ha prodotto questo provvedimento, ma come al solito si perde di vista l'aspetto più importante. La formazione seria con guide certificate e di ore adeguate andrebbe fatto al momento del primo rilascio di patente A1, mentre il passaggio successivo potrebbe essere più semplice e con meno guide o in relazione a pregresse sanzioni
Flavio ex istruttore
Penso che alla fine sia sensata la struttura della proposta, il problema è che la cosa è stata impostata malino. Va bene che chi ha fatto un esame pratico sostanzialmente sa guidare il motociclo, non mi venite a dire il contrario per favore, ma le 7 ore di corso così impostate mi sembrano eccessive. Non hanno fatto il massimo per velocizzare le pratiche perché chi ha la A1 sa guidare un motociclo e il passaggio alla A poteva essere fatto anche dalla A1 con 24 anni compiuti, così magari aveva anche un senso economico e conseguentemente si sarebbe ripercossa anche sul carico delle motorizzazioni, ma tant'è, mal comune...
Federico
ex-istruttore penso anche io che nella maggior parte dei casi sarà come dici tu ma all'esame non ci si vede perchè non è previsto con questa nuova modalità
ex-istruttore(che si è salvato)
Cliente: "non ho tempo di seguire" .
Titolare: "metti una firma qui e ci vediamo all'esame".
W l'Italia.
Francesco
Vorrei sapere se l'accesso graduale alle patenti A2 e A è possibile anche per chi, avendo già una patene A con cod.78 (cambio automatico) volesse ottenere una patente senza limitazioni e quindi valida anche per cambio manuale. Grazie

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