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Tags: Normativa UE 

Direttiva UE - 2025/2206/UE - Interdizioni alla guida

OGGETTO: Direttiva che modifica la direttiva (UE) 2025/2205 per quanto riguarda talune interdizioni alla guida.

DIRETTIVA (UE) 2025/2206 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2025

Direttiva che modifica la direttiva (UE) 2025/2205 per quanto riguarda talune interdizioni alla guida.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, lettera c),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(2),
considerando quanto segue:
(1) Il miglioramento della sicurezza stradale è un obiettivo primario della politica dei trasporti dell'Unione. Nel quadro strategico dell'UE per la sicurezza stradale 2021-2030, la Commissione si è impegnata nuovamente a conseguire l'obiettivo ambizioso di avvicinarsi all'azzeramento delle morti e dei feriti gravi sulle strade dell'Unione entro il 2050 [obiettivo «zero vittime» («Vision Zero»)], nonché l'obiettivo a medio termine di riduzione del 50% delle morti e dei feriti gravi entro il 2030.
(2) Per il conseguimento dell'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, i ministri dei Trasporti degli Stati membri, nella dichiarazione di La Valletta del 29 marzo 2017 sulla sicurezza stradale, hanno invocato il rafforzamento del quadro giuridico dell'Unione in materia di sicurezza stradale, con particolare attenzione alla necessaria cooperazione degli Stati membri in materia di interdizioni alla guida di conducenti non residenti.
(3) Per effetto della libera circolazione delle persone e del livello crescente di traffico stradale internazionale, le interdizioni alla guida sono spesso prese da uno Stato membro diverso da quello in cui il conducente risiede abitualmente o da quello che ha rilasciato la patente di guida.
(4) Attualmente uno Stato membro diverso da quello in cui risiede abitualmente il conducente o uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida («Stato membro di emissione») è in grado di adottare provvedimenti conformemente al suo diritto nazionale, in risposta a comportamenti illeciti all'interno del suo territorio da parte di un titolare di una patente di guida ottenuta in un altro Stato membro. Tali provvedimenti comportano il rifiuto di riconoscere la validità delle patenti di guida rilasciate da altri Stati membri e, pertanto, una limitazione del diritto di guidare della persona oggetto di interdizione alla guida. L'ambito di applicazione di tali provvedimenti è tuttavia limitato al territorio dello Stato membro in cui si è verificato il comportamento illecito e il loro effetto si limita al rifiuto di riconoscere la validità della patente di guida specifica all'interno di tale territorio. Pertanto, in mancanza di interventi da parte dello Stato membro di emissione, la patente di guida continua a essere riconosciuta in tutti gli altri Stati membri. Un tale scenario impedisce di raggiungere un livello più elevato di sicurezza stradale nell'Unione. I conducenti interdetti dalla guida in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di emissione non dovrebbero essere esenti dagli effetti di tale provvedimento quando si trovano in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata commessa l'infrazione («Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione»).
(5) Al fine di garantire un livello elevato di protezione a tutti gli utenti della strada nell'Unione, è necessario stabilire norme specifiche per l'attuazione delle interdizioni alla guida prese da uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida della persona oggetto di un'interdizione alla guida, nel caso in cui tale decisione deriva da infrazioni che comportano un'interdizione alla guida che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
(6) L'attuazione della presente direttiva non dovrebbe tuttavia richiedere l'armonizzazione delle disposizioni di diritto interno relative alla definizione delle infrazioni stradali, alla loro natura giuridica e alle possibili misure derivanti da tali infrazioni. In particolare, l'attuazione delle interdizioni alla guida nello Stato membro di emissione dovrebbe essere perseguita indipendentemente dal fatto che lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione classifichi le misure nazionali come amministrative o penali. In linea con il principio dell'autonomia procedurale, gli Stati membri dovrebbero stabilire le proprie procedure interne, nei limiti del rispettivo diritto nazionale, al fine di conseguire nel modo più rapido ed efficiente possibile l'attuazione della presente direttiva.
(7) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le norme sulla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale e sul riconoscimento reciproco delle relative decisioni giudiziarie. Non dovrebbe inoltre pregiudicare la possibilità, per le autorità giudiziarie degli Stati membri, di eseguire le decisioni che hanno emesso, in particolare quelle di natura penale. In particolare, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti e gli obblighi derivanti dalle decisioni quadro 2005/214/GAI(3) e 2008/947/GAI(4) del Consiglio, né i diritti di indagati e imputati di cui alle direttive 2010/64/UE(5), 2012/13/UE(6), 2013/48/UE(7), (UE) 2016/343(8), (UE) 2016/800(9) e (UE) 2016/1919(10) del Parlamento europeo e del Consiglio.
(8) Lo scopo della presente direttiva è consentire all'Unione di perseguire l'obiettivo del miglioramento della sicurezza stradale nell'Unione. Come indicato dalla Corte di giustizia nella causa C-43/12(11), le misure volte a migliorare la sicurezza stradale rientrano nella politica dei trasporti e possono essere adottate sulla base dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), purché rientrino nella nozione di «misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti» ai sensi di tale disposizione.
(9) Le interdizioni alla guida derivanti da infrazioni che comportano un'interdizione alla guida che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva possono comportare la revoca, la sospensione o la limitazione del diritto di guidare, della patente di guida o del riconoscimento della validità di tale patente di guida. L'attuazione di tali interdizioni alla guida dovrebbe pertanto essere conseguita nell'Unione mediante l'applicazione di tali revoche, sospensioni o limitazioni da parte dello Stato membro che ha rilasciato la patente di guida.
(10) La commissione di un'infrazione, tuttavia, non è l'unica circostanza che può comportare la revoca, la sospensione o la limitazione del diritto di guidare, di una patente di guida o del riconoscimento della validità di una patente di guida. Anche altre circostanze, come il mancato rispetto delle norme minime di cui all'allegato III della direttiva (UE) 2025/2205 del Parlamento europeo e del Consiglio(12), possono comportare tale revoca, sospensione o limitazione. Dato che la direttiva (UE) 2025/2205 disciplina tali norme minime, le definizioni relative a tali termini dovrebbero chiarire che essi comprendono tutti i casi che comportano tale revoca, sospensione o limitazione e non solo quelli derivanti dalla commissione di un'infrazione.
(11) Poiché la guida in stato di ebbrezza, ossia la guida in stato di alterazione dovuta all'alcol, quale definita nel diritto dello Stato membro in cui l'infrazione è stata commessa, la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e l'eccesso di velocità, ossia il superamento dei limiti di velocità in vigore nello Stato membro in cui l'infrazione è stata commessa per la strada o il tipo di veicolo in questione, costituiscono le cause principali degli incidenti stradali e degli incidenti mortali nell'Unione, è opportuno applicare la massima diligenza possibile ai casi relativi a tali infrazioni, che ai fini della presente direttiva dovrebbero essere considerate infrazioni che comportano un'interdizione alla guida. Inoltre, data la loro gravità, anche le infrazioni stradali che provocano la morte o lesioni personali gravi della vittima dovrebbero essere considerate infrazioni che comportano un'interdizione alla guida rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva. L'imposizione di un'interdizione alla guida dovrebbe richiedere l'identificazione esatta del conducente che ha commesso l'infrazione che comporta un'interdizione alla guida e non dovrebbe essere presa sulla base di una responsabilità oggettiva, quale il fatto di essere il proprietario del veicolo.
(12) Le interdizioni alla guida dovrebbero essere notificate allo Stato membro di emissione conformemente alla presente direttiva solo laddove siano state prese in seguito alla commissione di un'infrazione che comporta un'interdizione alla guida quale definita nella presente direttiva.
(13) Le interdizioni alla guida prese da uno Stato membro in merito a una persona che è titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro dovrebbero avere effetto in tutto il territorio dell'Unione, in termini analoghi a quelle prese nei confronti di persone titolari di una patente di guida rilasciata dallo Stato membro che impone l'interdizione alla guida. Anche alla luce del principio dell'autonomia procedurale, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere come conseguire al meglio tale risultato conformemente al loro diritto nazionale.
(14) Lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione dovrebbe notificare senza indebito ritardo allo Stato membro di emissione qualsiasi interdizione alla guida nell'ambito di applicazione della presente direttiva imposta per una durata di almeno tre mesi e per la quale, al momento della notifica, il periodo rimanente della sospensione o della limitazione a seguito di tale interdizione alla guida è superiore a un mese, al fine di attivare le procedure necessarie per garantire l'attuazione dell'interdizione alla guida nello Stato membro di emissione. Tale notifica dovrebbe essere trasmessa in formato elettronico mediante un certificato standard per la notifica delle interdizioni alla guida («certificato standard relativo all'interdizione alla guida»), al fine di garantire uno scambio di informazioni continuo, affidabile ed efficace tra gli Stati membri.
(15) Il certificato standard relativo all'interdizione alla guida dovrebbe contenere una serie minima di dati che consentano la corretta attuazione della presente direttiva, e dovrebbe in particolare comprendere dettagli concernenti l'autorità dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione che ha imposto l'interdizione alla guida, l'infrazione commessa che comporta un'interdizione alla guida, la conseguente interdizione alla guida e la persona oggetto dell'interdizione alla guida. A tal fine, è opportuno che la Commissione aggiorni i codici di cui all'allegato I, parte E, della direttiva (UE) 2025/2205 a norma di un atto delegato adottato ai sensi della presente direttiva, affinché tali codici siano disponibili con largo anticipo rispetto alla data finale di recepimento della presente direttiva. L'utilizzo del certificato standard relativo all'interdizione alla guida garantirà un efficace scambio di informazioni senza obbligare gli Stati membri a condividere una quantità sproporzionata o eccessiva di informazioni.
(16) Il certificato standard relativo all'interdizione alla guida dovrebbe inoltre essere tradotto in una qualsiasi lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione che sia una lingua ufficiale dello Stato membro di emissione o in qualsiasi altra lingua delle istituzioni dell'Unione accettata dallo Stato membro di emissione, al fine di garantirne il trattamento rapido da parte del destinatario.
(17) L'imposizione di interdizioni alla guida in risposta a comportamenti illeciti contribuisce a garantire un elevato livello di sicurezza stradale nell'Unione. Sulla base del principio del riconoscimento reciproco delle patenti di guida rilasciate negli Stati membri, le misure relative alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di una patente di guida rilasciata dallo Stato membro di emissione dovrebbero poter essere automaticamente eseguite da tutti gli altri Stati membri, dato che la persona oggetto di un'interdizione alla guida non è in grado di presentare un documento valido per la verifica del suo diritto di guidare. Pertanto, al momento della notifica dell'interdizione alla guida, a meno che non si applichi o sia invocato un motivo di esenzione, lo Stato membro di emissione dovrebbe adottare le misure appropriate per attuare l'interdizione alla guida.
(18) La misura adottata dallo Stato membro di emissione dovrebbe variare a seconda della natura specifica dell'interdizione alla guida. Dato che hanno necessariamente conseguenze diverse, le revoche, le sospensioni o le limitazioni richiedono l'attuazione di procedure diverse nel rispetto delle competenze degli Stati membri coinvolti. Per quanto riguarda la revoca, la persona oggetto di un'interdizione alla guida dovrebbe poter recuperare la propria patente di guida o richiedere una nuova patente di guida conformemente alla direttiva (UE) 2025/2205. Ove la possibilità della revoca non sia contemplata nello Stato membro di emissione, quest'ultimo dovrebbe sospendere la patente di guida, valutare l'idoneità o le competenze in materia di guida del titolare di tale patente di guida e adottare tutte le misure ritenute appropriate sulla base di tale valutazione. Per quanto riguarda la sospensione o la limitazione, è opportuno garantire che sia attuata soltanto la durata di tali misure, anche nei casi in cui l'interdizione alla guida preveda condizioni complementari, in quanto l'obiettivo principale di tale sospensione o limitazione è impedire di guidare temporaneamente o parzialmente alla persona oggetto dell'interdizione alla guida e non determinare in che modo tale persona dovrebbe recuperare la propria patente di guida. Tuttavia, ciò non dovrebbe pregiudicare il diritto di valutare se la persona oggetto dell'interdizione alla guida rappresenti un rischio per la sicurezza stradale e di adottare misure che rispecchino tale valutazione.
(19) Lo Stato membro di emissione dovrebbe mirare, entro i limiti giuridici esistenti del diritto nazionale, a garantire che le misure adottate in relazione alle interdizioni alla guida corrispondano il più possibile alle misure imposte dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione.
(20) Qualora uno Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione imponga un'interdizione alla guida che interessa una persona la cui residenza normale si trova in tale Stato membro, ma che è titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione ha il diritto di sostituire la patente di guida ai fini dell'applicazione di tale interdizione alla guida. Qualora uno Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione revochi la patente di guida di una persona avente la sua residenza normale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di emissione, lo Stato membro di residenza normale dovrebbe essere responsabile del rilascio di una nuova patente di guida, tenuto conto delle informazioni messe a disposizione dallo Stato membro di emissione nella rete dell'UE delle patenti di guida, di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(13).
(21) Lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione dovrebbe poter continuare ad applicare, conformemente al proprio diritto nazionale e con effetti limitati al suo territorio, le interdizioni alla guida e qualsiasi eventuale condizione complementare correlata fino a quando la persona oggetto dell'interdizione alla guida non vi si conformi. Inoltre, lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione dovrebbe poter imporre obblighi concernenti la scadenza di un periodo di tempo determinato, ad esempio un periodo durante il quale al conducente soggetto all'interdizione alla guida è vietato recuperare la patente di guida esistente o richiederne una nuova («periodo di divieto»), e tali requisiti non dovrebbero essere considerati condizioni complementari ai sensi della presente direttiva. Durante tale periodo di divieto, lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione dovrebbe poter decidere di non riconoscere la validità di una patente di guida recuperata o di una nuova patente ottenuta nello Stato membro di emissione. Tuttavia, dopo la scadenza di tale periodo di divieto, la validità di una patente di guida rilasciata dallo Stato membro di emissione dovrebbe essere riconosciuta dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione, indipendentemente dal fatto che sia stata rilasciata durante tale periodo di divieto.
(22) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le disposizioni della direttiva (UE) 2025/2205, le quali stabiliscono che una patente di guida dovrebbe essere considerata annullata, revocata, sospesa o limitata fino a quando la persona oggetto di un'interdizione alla guida non abbia soddisfatto le condizioni imposte dallo Stato membro di emissione alle quali è tenuta a conformarsi per poter recuperare la patente di guida o richiederne una nuova. Qualora una patente di guida sia rilasciata per errore a un candidato che ancora non soddisfa tali condizioni, gli Stati membri dovrebbero poter rifiutare il suo riconoscimento, anche al termine di un periodo di divieto.
(23) Qualora lo Stato membro di emissione abbia adottato misure per l'attuazione dell'interdizione alla guida e abbia successivamente rivalutato se la persona oggetto dell'interdizione alla guida è idonea al recupero della sua patente di guida, tale valutazione dovrebbe essere riconosciuta in tutta l'Unione e quindi anche nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione, purché sia trascorso il periodo di tempo determinato imposto nell'ambito di un'interdizione alla guida dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione.
(24) L'applicazione di misure da parte dello Stato membro di emissione dovrebbe servire a fare in modo che l'interdizione alla guida sia attuata e non dovrebbe comportare una nuova valutazione dei fatti che hanno portato all'interdizione alla guida.
(25) Al fine di garantire che l'attuazione di un'interdizione alla guida non sia contraria al principio di proporzionalità, ai diritti fondamentali o alle eccezioni previsti dal diritto dello Stato membro di emissione, è opportuno stabilire determinati motivi di esenzione dall'obbligo di adozione di misure per lo Stato membro di emissione. Per quanto riguarda i motivi di esenzione non obbligatori, gli Stati membri dovrebbero poter decidere che tali motivi siano sistematicamente oggetto di valutazione da parte dell'autorità competente oppure che siano valutati solo qualora sussista un fondato motivo per ritenere che si applichino. In ogni caso, la persona oggetto dell'interdizione alla guida dovrebbe avere la possibilità di ricorrere a mezzi di impugnazione per quanto riguarda la valutazione e l'applicazione dei motivi di esenzione da parte dello Stato membro di emissione, conformemente al diritto di tale Stato membro.
(26) Inoltre, la digitalizzazione delle norme sulla circolazione stradale favorisce i servizi di informazione sul traffico in tempo reale, facilitando comportamenti leciti e consentendo ai conducenti di rispettare le norme stradali nazionali, anche quando guidano all'estero. La direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(14) impone agli Stati membri di garantire che i dati statici e dinamici relativi ai limiti di velocità applicabili alla rete transeuropea globale per le strade, alle altre autostrade e alle tratte di strade principali, nonché alle città al centro dei nodi urbani, a determinate condizioni, siano disponibili e accessibili attraverso i punti di accesso nazionali entro il 31 dicembre 2028. La direttiva 2010/40/UE incoraggia inoltre gli Stati membri a rendere i dati relativi ai limiti di velocità accessibili ad altre parti della loro rete stradale. Contiene una clausola di riesame sulla base della quale la Commissione esamina i progressi compiuti per quanto riguarda, tra l'altro, la disponibilità e l'accessibilità dei dati e propone, se del caso, di adeguare entro il 31 dicembre 2028 l'ambito geografico di determinati tipi di dati considerati essenziali.
(27) Nell'interesse della sicurezza stradale e al fine di garantire la certezza del diritto per la persona oggetto di un'interdizione alla guida e per lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione, lo Stato membro di emissione dovrebbe attuare le interdizioni alla guida o applicare un motivo di esenzione senza indebito ritardo, e in ogni caso entro gli eventuali termini stabiliti dalle disposizioni del diritto nazionale concernenti l'imposizione di un'interdizione alla guida. Lo Stato membro di emissione dovrebbe informare lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione in merito a eventuali ritardi.
(28) La corretta attuazione della presente direttiva presuppone una comunicazione frequente, rapida ed efficace tra le autorità nazionali competenti. Tutte le comunicazioni tra lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione e lo Stato membro di emissione ai fini dell'attuazione di un'interdizione alla guida dovrebbero essere effettuate attraverso la rete dell'UE delle patenti di guida di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE e la Commissione dovrebbe garantire che detta rete sia dotata delle risorse necessarie per svolgere tale compito. Inoltre, in casi specifici ben definiti, sia lo Stato membro di emissione che lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione dovrebbero scambiarsi senza indugio informazioni importanti relative all'applicazione della presente direttiva. Le autorità nazionali competenti degli Stati membri dovrebbero consultarsi reciprocamente ogniqualvolta necessario ai fini dell'attuazione della presente direttiva, anche per quanto riguarda: l'adozione di misure che danno attuazione alle interdizioni alla guida; le decisioni adottate per motivi di esenzione; il completamento delle interdizioni alla guida; e qualsiasi circostanza che incida sulle interdizioni alla guida prese inizialmente, come il riesame da parte delle autorità nazionali dell'interdizione alla guida presa inizialmente dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione o l'adempimento di condizioni complementari da parte della persona oggetto dell'interdizione alla guida nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione.
(29) Lo Stato membro di emissione dovrebbe informare la persona oggetto di un'interdizione alla guida imposta dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione, per quanto possibile, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica dell'interdizione alla guida imposta conformemente alle procedure previste dal proprio diritto nazionale.
(30) Dopo l'attuazione dell'interdizione alla guida, lo Stato membro di emissione dovrebbe informare la persona oggetto dell'interdizione alla guida, entro i termini stabiliti per la notifica di decisioni analoghe a norma del proprio diritto nazionale, dell'adozione delle misure per l'attuazione di tale interdizione alla guida, in particolare al fine di consentire l'esercizio di diritti fondamentali.
(31) Gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità di mezzi di impugnazione adeguati in relazione alle misure adottate a norma della presente direttiva nonché garantire che siano fornite informazioni su tali mezzi di impugnazione in tempo utile per consentire che possano essere utilizzati efficacemente. Tuttavia, l'interdizione alla guida imposta dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione non dovrebbe poter essere impugnata mediante un'azione promossa nello Stato membro di emissione.
(32) La tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è un diritto fondamentale. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 16, paragrafo 1, TFUE, le persone hanno diritto alla protezione dei dati di carattere personale che le riguardano. Gli atti legislativi dell'Unione in materia, segnatamente il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio(15) e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio(16), dovrebbero applicarsi al trattamento dei dati personali nel contesto della presente direttiva conformemente al rispettivo ambito di applicazione.
(33) La presente direttiva stabilisce la base giuridica per lo scambio di dati personali al fine di dare attuazione alle interdizioni alla guida prese da uno Stato membro diverso dallo Stato membro di emissione. Tale base giuridica è conforme al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva (UE) 2016/680. I dati personali da scambiare con lo Stato membro di emissione dovrebbero essere limitati a quanto necessario per adempiere agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva.
(34) Per permettere uno scambio di informazioni continuo, affidabile ed efficace, ciascuno Stato membro dovrebbe designare uno o più punti di contatto nazionali ai fini della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che i rispettivi punti di contatto nazionali cooperino con le autorità competenti per l'esecuzione delle interdizioni alla guida di cui alla presente direttiva, in particolare per fare in modo che tutte le informazioni necessarie siano condivise in tempo utile.
(35) Gli Stati membri dovrebbero poter designare uno o più punti di contatto nazionali e autorità competenti ai fini dell'adempimento dei compiti necessari all'attuazione della presente direttiva e dovrebbero essere in grado di definire norme che regolino la cooperazione tra tali entità nazionali, al fine di facilitare l'attuazione efficace della direttiva.
(36) Ai fini dell'efficace esecuzione delle interdizioni alla guida, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le autorità competenti accertino il diritto di guidare, in particolare laddove sussista il dubbio che il conducente in questione sia oggetto di un'interdizione alla guida, in particolare nei casi in cui le patenti di guida fisiche non sono restituite.
(37) Gli Stati membri dovrebbero raccogliere periodicamente dati statistici sull'applicazione della presente direttiva e trasmetterli alla Commissione, inizialmente quattro anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni cinque anni.
(38) I sistemi sanzionatori a punti nazionali, in virtù dei quali il titolare di una patente di guida perde o accumula punti in relazione alla commissione di determinate infrazioni, non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri adottano approcci diversi, come l'imposizione immediata di misure più rigorose o iniziative incentrate su campagne mirate al rispetto della legge e alla prevenzione. Al momento del riesame della presente direttiva, la Commissione dovrebbe valutare come migliorare la sicurezza stradale e agevolare gli Stati membri nell'affrontare molteplici sfide, senza dare la priorità ad alcun approccio specifico.
(39) Al fine di assicurare condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire il formato e il contenuto del certificato standard relativo all'interdizione alla guida. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(17).
(40) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire migliorare la sicurezza stradale dell'Unione prevedendo la notifica e l'attuazione di un'interdizione alla guida imposta a causa della commissione di un'infrazione che comporta un'interdizione alla guida, rientrante nell'ambito di applicazione della presente direttiva, in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di rilascio o dallo Stato membro di residenza normale non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti della presente direttiva, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(41) La direttiva (UE) 2025/2205 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificata.
(42) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio(18), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 14 giugno 2023,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Modifiche della direttiva (UE) 2025/2205
La direttiva (UE) 2025/2205 è così modificata:
1) all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«e) la notifica e l'attuazione di un'interdizione alla guida imposta a seguito della commissione di un'infrazione che comporta un'interdizione alla guida in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di emissione o dallo Stato membro di residenza normale.»;
2) all'articolo 2 sono aggiunti i punti seguenti:
«15) “interdizione alla guida”: l'annullamento, la revoca, la sospensione o la limitazione del diritto di guidare di un conducente di un veicolo a motore, della sua patente di guida o del riconoscimento della validità della sua patente di guida in forza di una decisione adottata da un'autorità competente che è divenuta esecutiva, indipendentemente dal fatto che tale annullamento, revoca, sospensione o limitazione possa essere qualificata come misura amministrativa o penale e che si configuri come una sanzione principale, complementare o accessoria oppure come una misura di sicurezza;
16) “annullamento”: l'invalidamento del diritto di guidare, della patente di guida o del riconoscimento della patente di guida, per ragioni amministrative quali il non aver rispettato i criteri per l'ottenimento della patente di guida o l'aver acquisito la patente di guida con mezzi fraudolenti, conformemente al diritto nazionale dello Stato membro che invalida il diritto di guidare, la patente di guida o il riconoscimento della patente di guida;
17) “revoca”: la revoca del diritto di guidare, della patente di guida o del riconoscimento della validità della patente di guida, a causa della commissione di un'infrazione conformemente al diritto nazionale dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione oppure, nei casi in cui il diritto di guidare, la patente di guida o la validità della patente di guida sia revocata per altri motivi, conformemente al diritto nazionale dello Stato membro che revoca il diritto di guidare, la patente di guida, o il riconoscimento della validità della patente di guida;
18) “sospensione”: la limitazione temporanea del diritto di guidare, della patente di guida o del riconoscimento della validità della patente di guida, per un periodo di tempo determinato, o per un periodo di tempo determinato e fino all'adempimento di condizioni complementari, a causa della commissione di un'infrazione, conformemente al diritto nazionale dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione oppure, nei casi in cui il diritto di guidare, la patente di guida o la validità della patente di guida sia limitata temporaneamente per altri motivi, conformemente al diritto nazionale dello Stato membro che sospende il diritto di guidare, la patente di guida, o il riconoscimento della validità della patente di guida;
19) “limitazione”: la limitazione parziale della validità del diritto di guida, della patente di guida o del riconoscimento della validità della patente di guida, per un periodo di tempo determinato o fino all'adempimento di condizioni complementari, o una combinazione di entrambi, a causa della commissione di un'infrazione, conformemente al diritto nazionale dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione oppure, nei casi in cui la validità del diritto di guidare, della patente di guida, o della validità della patente di guida sia limitata parzialmente per altri motivi, conformemente al diritto nazionale dello Stato membro che limita il diritto di guidare, la patente di guida, o il riconoscimento della validità della patente di guida;
20) “condizioni complementari”: condizioni, diverse dalla scadenza di un periodo di tempo determinato, che la persona oggetto d'interdizione alla guida deve soddisfare per recuperare il diritto di guidare o la sua patente di guida o il riconoscimento della validità della sua patente di guida o può soddisfare per facilitarlo;
21) “Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione”: lo Stato membro in cui l'infrazione è stata commessa;
22) “Stato membro di emissione”: lo Stato membro che ha rilasciato la patente di guida;
23) “infrazione che comporta un'interdizione alla guida”: una delle seguenti infrazioni in materia di sicurezza stradale:
a) guida in stato di ebbrezza come definita all'articolo 3, lettera g), della direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio(*);
b) guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti come definita all'articolo 3, lettera h), della direttiva (UE) 2015/413;
c) eccesso di velocità come definito all'articolo 3, lettera d), della direttiva (UE) 2015/413;
d) comportamento che viola norme sulla circolazione stradale e che ha provocato, con un veicolo a motore, morte o lesioni personali gravi di un'altra persona, secondo la definizione del diritto nazionale dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione.
(*) Direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni e l'assistenza reciproca riguardo alle infrazioni in materia di sicurezza stradale (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/413/oj ).»;
3) sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 15 bis
Obbligo di notifica dell'interdizione alla guida
1. Lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione, previo accertamento, se del caso, del fatto che la persona oggetto dell'interdizione alla guida non abbia la sua residenza normale nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione e non sia in possesso di una patente di guida rilasciata da tale Stato membro, notifica senza indebito ritardo allo Stato membro di emissione l'interdizione alla guida purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) l'interdizione alla guida costituisce una revoca, una sospensione o una limitazione del diritto di guidare, della patente di guida o del riconoscimento della validità della patente di guida;
b) l'interdizione alla guida è stata imposta a seguito della commissione di un'infrazione che comporta un'interdizione alla guida, conformemente al diritto nazionale dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione;
c) la decisione di interdizione alla guida non è più impugnabile nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione;
d) nei casi in cui l'interdizione alla guida sia imposta per un periodo di tempo determinato, la sua durata è di almeno tre mesi;
e) al momento della notifica, il periodo rimanente della sospensione o della limitazione a seguito dell'interdizione alla guida è superiore a un mese; e
f) la persona oggetto dell'interdizione alla guida è stata identificata come il conducente che ha commesso l'infrazione che comporta un'interdizione alla guida.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 è effettuata secondo la procedura di cui ai paragrafi 3 e 4.
3. L'autorità competente dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione compila, firma e trasmette il certificato standard per la notifica dell'interdizione alla guida (“certificato standard relativo all'interdizione alla guida”) all'autorità competente dello Stato membro di emissione, in conformità dell'articolo 22, paragrafo 3 bis. L'autorità competente dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione trasmette inoltre la decisione di interdizione alla guida e la patente di guida della persona oggetto dell'interdizione alla guida, se è stata consegnata, all'autorità competente dello Stato membro di emissione.
4. Il certificato standard relativo all'interdizione alla guida è trasmesso in formato elettronico. Tale certificato contiene, in modo strutturato, almeno le informazioni seguenti:
a) la denominazione, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono dell'autorità competente che ha imposto l'interdizione alla guida nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione;
b) il tipo di infrazione commessa che comporta un'interdizione alla guida;
c) una descrizione dei fatti che hanno portato all'interdizione alla guida;
d) le disposizioni giuridiche applicabili nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione;
e) se del caso, il metodo utilizzato per accertare l'infrazione che comporta un'interdizione alla guida e i risultati delle relative misurazioni al momento della commissione dell'infrazione;
f) i dati seguenti relativi alla persona oggetto dell'interdizione alla guida: nome e cognome; indirizzo utilizzato per le comunicazioni da parte dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione; numero della patente di guida; se necessario, numero di identificazione nazionale; e, ove disponibile, numero del conducente;
g) la portata, il contenuto e la durata esatti dell'interdizione alla guida, comprese, se del caso, la data in cui la procedura d'interdizione alla guida è iniziata, la data in cui la sospensione o la limitazione cessa di avere effetto, i codici di cui all'allegato I, parte E, nonché le eventuali condizioni complementari stabilite dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione;
h) se del caso, il periodo (in giorni) oggetto dell'interdizione alla guida già trascorso nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione;
i) se del caso, l'eventuale periodo di divieto applicabile nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione per recuperare la patente di guida o per richiederne una nuova; e
j) una nota che indica se la persona oggetto dell'interdizione alla guida è stata informata di tale interdizione nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione, se la persona oggetto dell'interdizione alla guida ha impugnato tale decisione di interdizione alla guida nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione e se la persona oggetto dell'interdizione alla guida è stata rappresentata nella procedura di ricorso.
5.Almeno sei mesi prima della data del recepimento, la Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione:
a) il formato e il contenuto del certificato standard relativo all'interdizione alla guida; e
b) il formato delle informazioni che devono essere fornite a norma degli articoli 15 septies e 15 octies.
L'atto di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 26, paragrafo 2.
Articolo 15 ter
Specifiche relative alla lingua del certificato standard relativo all'interdizione alla guida
1. Il certificato standard relativo all'interdizione alla guida è trasmesso in una qualsiasi lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione che sia una lingua ufficiale dello Stato membro di emissione o in qualsiasi altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione accettata dallo Stato membro di emissione in conformità del paragrafo.
2. Ogni Stato membro può, in qualsiasi momento, esprimere in una dichiarazione presentata alla Commissione la volontà di accettare certificati standard relativi all'interdizione alla guida in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione che non sono una lingua ufficiale dello Stato membro di emissione. Lo Stato membro interessato può modificare o ritirare tale dichiarazione in qualsiasi momento. La Commissione mette tali informazioni a disposizione di tutti gli Stati membri, compresa la rete dell'UE delle patenti di guida, al fine di agevolare la notifica da parte degli Stati membri.
3. Lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione non è tenuto a tradurre la decisione di interdizione alla guida.
Articolo 15 quater
Obbligo per lo Stato membro di emissione di attuare un'interdizione alla guida presa dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione
1. Lo Stato membro di emissione garantisce che le proprie autorità competenti abbiano il potere di attuare una revoca, una sospensione o una limitazione della patente di guida sulla base di un'interdizione alla guida loro notificata in conformità dell'articolo 15 bis.
2. Fatti salvi i motivi di esenzione di cui all'articolo 15 sexies, lo Stato membro di emissione garantisce che, nei casi in cui le proprie autorità competenti ricevano un certificato standard relativo all'interdizione alla guida in conformità dell'articolo 15 bis, tali autorità, conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 quinquies, provvedano alla revoca, alla sospensione o alla limitazione della patente di guida.
Articolo 15 quinquies
Attuazione di un'interdizione alla guida notificata allo Stato membro di emissione
1. Se l'interdizione alla guida consiste in una revoca nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione, lo Stato membro di emissione:
a) adotta misure che si traducono:
i) nella revoca della patente di guida della persona oggetto dell'interdizione alla guida; o
ii) laddove la revoca non sia contemplata nello Stato membro di emissione, nella sospensione della patente di guida per la durata stabilita nel diritto nazionale dello Stato membro di emissione per tale tipo di infrazione che comporta un'interdizione alla guida, in una valutazione dell'idoneità o delle competenze in materia di guida del conducente e in qualsiasi azione ritenuta appropriata sulla base di tale valutazione;
b) tiene conto, nella misura in cui ciò sia compatibile con il proprio diritto nazionale, delle condizioni complementari che la persona oggetto dell'interdizione alla guida è tenuta a rispettare e che sono già state soddisfatte nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione; e
c) registra le misure adottate a norma della lettera a) del presente comma nel proprio registro nazionale delle patenti di guida al fine di divulgare tali informazioni conformemente all'articolo 22, paragrafo 3 bis.
In caso di revoca, la persona oggetto dell'interdizione alla guida può recuperare il diritto di guidare o la sua patente di guida o chiedere una nuova patente di guida a norma degli articoli 10, 16 e 20.
2. Se l'interdizione alla guida consiste in una sospensione o in una limitazione, lo Stato membro di emissione:
a) sospende o limita, a seconda dei casi, la patente di guida della persona oggetto dell'interdizione alla guida, fino alla data in cui la sospensione o la limitazione imposta e notificata dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione cessa di avere effetto, o per un periodo corrispondente alla durata applicata dallo Stato membro di emissione per tale tipo di infrazione che comporta un'interdizione alla guida, se questa è più breve della durata imposta dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione;
b) registra la misura adottata nel registro nazionale delle patenti di guida e divulga tali informazioni a norma dell'articolo 22, paragrafo 3 bis;
c) se la sospensione o la limitazione imposta e notificata dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione è subordinata sia alla scadenza di un periodo di tempo determinato sia all'adempimento di condizioni complementari, tiene conto unicamente del periodo di tempo determinato; e
d) qualora la limitazione sia imposta e notificata dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione, tiene conto di tale limitazione nella misura in cui essa è per sua natura compatibile con il diritto dello Stato membro di emissione.
3. Fatto salvo il motivo di esenzione di cui all'articolo 15 sexies, paragrafo 1, lettera a), quando adotta misure a norma del presente articolo, lo Stato membro di emissione è vincolato dalle informazioni e dai fatti forniti dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione e si basa su di essi, conformemente all'articolo 15 bis.
4. Lo Stato membro di emissione adotta le misure di cui al presente articolo o adotta una decisione relativa all'applicazione di un motivo di esenzione a norma dell'articolo 15 sexies senza indebito ritardo e in ogni caso entro gli eventuali termini stabiliti nel diritto nazionale concernente l'imposizione di un'interdizione alla guida.
5. Nessuna disposizione della presente direttiva osta a che lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione:
a) non riconosca la validità della patente di guida recuperata o della nuova patente ottenuta, durante il periodo di divieto applicabile nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione per recuperare la patente di guida esistente o per richiederne una nuova; e
b) esegua l'interdizione alla guida all'interno del proprio territorio, per la sua intera durata, conformemente al proprio diritto nazionale e purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
i) quando allo Stato membro di emissione viene notificata un'interdizione alla guida contenente condizioni complementari a norma dell'articolo 15 bis, lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione può continuare ad applicare tale interdizione alla guida nel proprio territorio fino a quando la persona oggetto dell'interdizione alla guida non soddisfa tali condizioni; in tal caso, lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione indica attraverso la rete dell'UE delle patenti di guida la data dell'adempimento delle condizioni complementari da parte della persona oggetto dell'interdizione alla guida;
ii) qualora lo Stato membro di emissione abbia accertato che la persona oggetto dell'interdizione alla guida soddisfa le condizioni applicabili nello Stato membro di emissione per quanto riguarda il recupero della sua patente di guida o la richiesta di una nuova patente di guida, le condizioni complementari cui è subordinata un'interdizione alla guida notificata a norma dell'articolo 15 bis sono considerate soddisfatte dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione; in tal caso, lo Stato membro di emissione indica nella rete dell'UE delle patenti di guida la data in cui si ritengono adempiute le condizioni applicabili da parte della persona oggetto dell'interdizione alla guida.
6. Nessuna disposizione della presente direttiva osta a che lo Stato membro di emissione valuti l'idoneità e le competenze in materia di guida del titolare della patente di guida e, sulla base di tale valutazione, adotti tutte le misure ritenute appropriate conformemente al proprio diritto nazionale, tenendo altresì conto delle misure adottate dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione, qualora sussista un motivo per ritenere che l'idoneità o le competenze per la guida del titolare della patente di guida rappresentino un rischio per la sicurezza stradale.
Articolo 15 sexies
Motivi di esenzione
1. Lo Stato membro di emissione non adotta le misure di cui all'articolo 15 quinquies, paragrafi 1 e 2, se:
a) il certificato standard relativo all'interdizione alla guida è incompleto o palesemente inesatto e le informazioni mancanti o corrette, a seconda dei casi, non sono state fornite conformemente al paragrafo 3 del presente articolo;
b) sulla base delle informazioni ricevute dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione a norma dell'articolo 15 septies, paragrafo 2, lettera b), è accertato che l'interdizione alla guida sarebbe già giunta al termine nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione entro la data di adozione, da parte dello Stato membro di emissione, delle misure di cui all'articolo 15 quinquies, paragrafi 1 o 2.
2. Lo Stato membro di emissione può, in conformità del proprio diritto nazionale, applicare anche i seguenti motivi di esenzione:
a) l'interdizione alla guida riguarda un'infrazione che comporta un'interdizione alla guida che, sulla base delle informazioni notificate a norma dell'articolo 15 bis, non comporterebbe un'interdizione alla guida ai sensi del diritto dello Stato membro di emissione;
b) l'interdizione alla guida è stata presa unicamente per eccesso di velocità e il limite di velocità applicabile nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione è stato superato di meno di 50 km/h;
c) l'interdizione alla guida è prescritta conformemente al diritto dello Stato membro di emissione;
d) il diritto dello Stato membro di emissione prevede un'immunità o un privilegio che impediscono l'esecuzione dell'interdizione alla guida;
e) vi sono fondati motivi per presumere una probabile violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; o
f) la patente di guida oggetto della notifica è già sottoposta alle misure di cui all'articolo 15 quinquies, paragrafi 1 o 2, adottate a seguito di un'altra notifica precedente e di maggiore durata.
3. Lo Stato membro di emissione può richiedere tutte le informazioni necessarie al fine di esaminare se si applichi un motivo di esenzione previsto ai paragrafi 1 o 2. Lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione fornisce senza indugio le informazioni richieste e può fornire ulteriori informazioni o osservazioni che ritenga rilevanti.
Le informazioni fornite a norma del presente paragrafo non comprendono dati personali diversi da quelli strettamente necessari per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e sono utilizzate al solo scopo di applicare tali paragrafi.
Articolo 15 septies
Informazioni che gli Stati membri devono scambiarsi quando attuano un'interdizione alla guida emessa da uno Stato membro diverso dallo Stato membro di emissione o dallo Stato membro di residenza normale
1. L'autorità competente dello Stato membro di emissione comunica senza indugio all'autorità competente dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione, in modo strutturato e usando un formato elettronico, in conformità dell'articolo 22, paragrafo 3 bis, le misure adottate a norma dell'articolo 15 quater o la decisione relativa all'applicazione di un motivo di esenzione a norma dell'articolo 15 sexies, unitamente ai motivi della decisione.
2. Se del caso, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato membro di emissione circa:
a) qualsiasi circostanza che incida sull'interdizione alla guida emessa;
b) il termine dell'interdizione alla guida nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione.
Articolo 15 octies
Informazioni che devono essere fornite alla persona oggetto di un'interdizione alla guida presa da uno Stato membro diverso dallo Stato membro di emissione o dallo Stato membro di residenza normale e mezzi di impugnazione a sua disposizione
1. Lo Stato membro di emissione informa la persona oggetto di un'interdizione alla guida di una notifica a norma dell'articolo 15 bis, per quanto possibile entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento, conformemente alle procedure previste dal proprio diritto nazionale.
2. Le informazioni che devono essere fornite alla persona oggetto dell'interdizione alla guida comprendono quantomeno:
a) la denominazione, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono delle autorità competenti per l'esecuzione dell'interdizione alla guida sia dello Stato membro di emissione sia dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione; e
b) i mezzi di impugnazione previsti dal diritto dello Stato membro di emissione, oltre al diritto di essere ascoltati.
3. Lo Stato membro di emissione informa la persona oggetto dell'interdizione alla guida, entro i termini stabiliti per la notifica di decisioni analoghe conformemente al proprio diritto nazionale e conformemente alle procedure previste dal proprio diritto nazionale quantomeno:
a) dell'adozione di misure a norma dell'articolo 15 quinquies, paragrafi 1 e 2;
b) dei particolari di tali misure;
c) dei mezzi di impugnazione previsti dal proprio diritto nazionale per contestare tali misure; e
d) della procedura da seguire per recuperare la patente di guida esistente o richiederne una nuova.
4. Gli Stati membri garantiscono la disponibilità di mezzi di impugnazione adeguati contro le decisioni o le misure adottate a norma degli articoli da 15 bis a 15 octies, in particolare per quanto riguarda la mancata applicazione di un motivo di esenzione. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per fare in modo che le informazioni in merito a tali mezzi siano fornite in tempo utile, al fine di garantire l'effettivo esercizio di tali mezzi di impugnazione.
5. Un'interdizione alla guida notificata a norma dell'articolo 15 bis può essere impugnata solo nell'ambito di un'azione intentata nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione.
6. Lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione e lo Stato membro di emissione si informano reciprocamente in merito ai mezzi di impugnazione contro le decisioni o le misure adottate a norma degli articoli da 15 bis a 15 octies. Su richiesta dello Stato membro di emissione, lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione trasmette allo Stato membro di emissione tutte le informazioni necessarie ai fini del paragrafo 3 del presente articolo.»;
4) all'articolo 22 è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. Tutte le comunicazioni tra Stati membri a norma degli articoli da 15 bis a 15 octies avvengono attraverso la rete dell'UE delle patenti di guida. A tal fine, gli Stati membri concedono l'accesso alla rete dell'UE delle patenti di guida ai punti di contatto nazionali designati ai fini degli articoli da 15 bis a 15 octies.
Gli Stati membri garantiscono inoltre che i rispettivi punti di contatto nazionali cooperino con le autorità competenti per l'esecuzione delle decisioni di ritiro della patente di guida prese per la commissione di infrazioni che comportano un'interdizione alla guida, in particolare per fare in modo che tutte le informazioni pertinenti siano condivise in tempo utile.»;
5) all'articolo 23 è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Entro il 26 novembre 2029, e successivamente ogni cinque anni, tra le informazioni da fornire a norma del paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri comunicano alla Commissione, sulla base dei dati raccolti per ciascun anno civile:
a) il numero di notifiche ricevute a norma dell'articolo 15 bis, paragrafo 1, ripartite per Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione;
b) il numero di volte in cui è stato invocato un motivo di esenzione a norma dell'articolo 15 sexies, compresi i motivi di esenzione applicati, ripartiti per Stato membro notificante; e
c) eventuali informazioni utili ai fini del corretto funzionamento e dell'efficacia della presente direttiva a norma degli articoli da 15 bis a 15 octies, anche in merito ai mezzi di impugnazione.»;
6) all'articolo 24, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«c) la possibilità di estendere ulteriormente l'applicazione degli articoli da 15 bis a 15 octies alle decisioni di ritiro della patente di guida prese sulla base di infrazioni stradali diverse dalle infrazioni che comportano un'interdizione alla guida, di migliorare ulteriormente la rete dell'UE delle patenti di guida nella misura necessaria per ridurre gli oneri amministrativi e ottimizzare le procedure di notifica, nonché di agevolare ulteriormente l'attuazione di un'interdizione alla guida presa in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di emissione o di residenza normale.».

Articolo 2
Recepimento
1. Entro il 26 novembre 2028, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 26 novembre 2029.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione, in tempo utile perché questa possa presentare le proprie osservazioni, qualsiasi progetto di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che intendano adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, 22 ottobre 2025

Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA

Per il Consiglio
Il presidente
M. BJERRE 

 
(1) GU C 293 del 18.8.2023, pag. 133.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2024 e posizione del Consiglio in prima lettura del 29 settembre 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2005/214/oj).
(4) Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 102, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2008/947/oj).
(5) Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/64/oj).
(6) Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/13/oj).
(7) Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/48/oj).
(8) Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/343/oj).
(9) Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/800/oj).
(10) Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/1919/oj).
(11) Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 maggio 2014, Commissione/Parlamento e Consiglio, C-43/12, ECLI:EU:C:2014:298, punto 43.
(12) Direttiva (UE) 2025/2205 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2025, concernente la patente di guida, che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione (GU L, 2025/2205, 5.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2205/oj).
(13) Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/126/oj)
(14) Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/40/oj).
(15) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(16) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj).
(17) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
(18) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj). 



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