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Tags: Decreti Ministeriali 

Decreto Interministeriale - 05/06/2026 - n. 103 - Soggetti erogatori dei corsi extracurricolari di educazione stradale

OGGETTO: Individuazione dei soggetti erogatori dei corsi extracurricolari di educazione stradale tra gli enti pubblici e privati competenti in materia di sicurezza stradale, nonché delle modalità per lo svolgimento dei medesimi corsi e per la relativa certificazione, ai sensi dell’art. 230, comma 2-ter, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il Ministro dell’istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e con
il Ministro dell’interno

Decreto n. 103 del 5 giugno 2026

Individuazione dei soggetti erogatori dei corsi extracurricolari di educazione stradale tra gli enti pubblici e privati competenti in materia di sicurezza stradale, nonché delle modalità per lo svolgimento dei medesimi corsi e per la relativa certificazione, ai sensi dell’art. 230, comma 2-ter, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

VISTI gli articoli 33, 34 e 117 della Costituzione, che dettano principi e norme generali in materia di istruzione;
VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente “Nuovo Codice della Strada”, e, in particolare, l’articolo 230, come da ultimo modificato dall’articolo 5, comma 1, della legge 25 novembre 2024, n. 177, che al comma 2-ter prevede che: “La partecipazione a corsi extracurricolari di educazione stradale organizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie determina l’attribuzione, all’atto del rilascio della patente, del credito di due punti ai sensi dell’articolo 126-bis sulle tipologie di patenti di cui all’articolo 115, comma 1, lettere b) e c). Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i soggetti erogatori dei corsi di cui al primo periodo tra gli enti pubblici e privati competenti in materia di sicurezza stradale, compresi gli enti di formazione professionale e le autoscuole di cui all’articolo 123, e sono definite le modalità per lo svolgimento dei medesimi corsi e per la relativa certificazione”;
VISTI altresì gli art. 115 e 126-bis del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di requisiti per la guida dei veicoli e di “patente a punti”;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e, in particolare, l’articolo 21 in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, per effetto del quale il Ministero ha assunto la denominazione di Ministero dell’istruzione e del merito;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante “Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida”;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, e, in particolare, gli articoli 15 e 21 in materia di attribuzione del credito scolastico e curriculum della studentessa e dello studente;
VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
VISTA la legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell’educazione civica” e, in particolare, l’articolo 3, comma 2, in materia di sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento connessi all’insegnamento dell’educazione civica;
VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025”, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e in particolare l’art. 21, comma 4-ter, che prevede la realizzazione da parte del Ministero dell’istruzione e del merito di una piattaforma digitale in cui confluiscono le attività inerenti al “curriculum della studentessa e dello studente”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 e il successivo decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022 con il quale il Prof. Giuseppe Valditara è stato nominato Ministro dell’istruzione e del merito;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 7 settembre 2024, n. 183, con il quale sono state adottate le “Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione civica”, che prevedono i traguardi e gli obiettivi di apprendimento definiti a livello nazionale e che si configurano, tra l’altro, come strumento di supporto e sostegno ai docenti allo scopo di identificare valori, diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese;
CONSIDERATO che le citate Linee Guida attribuiscono, tra l’altro, particolare attenzione all’educazione e alla sicurezza stradale quale strumento per contrastare “il drammatico incremento dell’incidentalità stradale, che impone di avviare azioni sinergiche, sistematiche e preventive” quale grave emergenza educativa e sociale del nostro tempo;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 27 febbraio 2026, n. 35, con cui è stato adottato l’Atto di indirizzo politico-istituzionale concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’istruzione e del merito per l’anno 2026, e, in particolare , la priorità n. 2, nella quale si rappresenta la necessità di rafforzare, nell’ambito della trasversalità dell’insegnamento dell’educazione civica “misure e iniziative, anche a carattere innovativo, in materia di educazione e sicurezza stradale e di educazione ad una mobilità sostenibile nel rispetto dell’ambiente”;
CONSIDERATO dunque fondamentale proseguire nell’azione formativa ed educativa già avviata da questo Ministero in materia di educazione stradale, allo scopo di sensibilizzare le studentesse e gli studenti a conoscere e adottare le norme di circolazione stradale come pedoni e conduttori di veicoli, rispettando la sicurezza e la salute propria e altrui, nonché in ordine alla rilevanza di tematiche quali la prevenzione del rischio, l’identificazione delle principali cause del fenomeno dell’incidentalità stradale, anche derivanti dal consumo di alcol e sostanze psicotrope e dall’uso del cellulare, individuando i relativi danni sociali;
VISTO il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti acquisito con nota prot. 103988 del 5 maggio 2026;
VISTO il concerto del Ministro dell’interno acquisito con nota prot. 108246 del 7 maggio 2026;

DECRETA

Articolo 1
Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto individua i soggetti erogatori dei corsi extracurricolari di educazione stradale organizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie, nonché le modalità per lo svolgimento dei medesimi corsi e per la relativa certificazione, come previsto dall’art. 230, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (“Nuovo Codice della strada”), come da ultimo modificato dalla legge 25 novembre 2024, n. 177.
2. La partecipazione ai corsi extracurricolari di educazione stradale, di cui al comma 1, organizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie, determina l’attribuzione, all’atto del rilascio della patente, del credito di due punti sulle categorie di patenti di cui all’art. 115, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 285 del 1992. I corsi extracurricolari di educazione stradale sono fruibili dalle studentesse e dagli studenti a decorrere dal secondo anno della scuola secondaria di secondo grado.
3. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per “istituzioni scolastiche” le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie;
b) per “enti competenti in materia di sicurezza stradale” gli enti pubblici e privati competenti in materia di educazione e sicurezza stradale, ivi inclusi gli enti di formazione professionale accreditati e le autoscuole di cui all’articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, individuati secondo quanto previsto all’articolo 2;
c) per “corsi extracurricolari di educazione stradale” le attività formative volte a istruire le studentesse e gli studenti in materia di educazione e sicurezza stradale.

Articolo 2
Soggetti erogatori dei corsi extracurricolari di educazione stradale
1. Sono abilitati all’erogazione dei corsi extracurricolari di educazione stradale i seguenti soggetti competenti in materia di sicurezza stradale:
a) gli enti di formazione professionale e le scuole per l’educazione stradale di cui all’art. 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ivi inclusi i soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1, lettere a), b), c), d-bis), e), f) e 3, lettera a), del decreto legislativo n. 285 del 1992;
c) gli enti pubblici diversi da quelli di cui alla lettera a), con competenze specifiche in materia di educazione alla sicurezza stradale;
d) gli enti e le associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale individuati nell’elenco istituito con Decreto del Ministro dei lavori pubblici 10 dicembre 1993, n. 651 e integrato successivamente con decreti del Ministro dei lavori pubblici del 3 maggio 1996, 6 febbraio 1998, 21 marzo 2001 e 8 giugno 2001.
2. L’elenco di cui al comma 1, lettera d) è aggiornato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con provvedimento da emanare entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto e successivamente con cadenza biennale.

Articolo 3
Contenuti dei corsi extracurricolari di educazione stradale e modalità di erogazione
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, le istituzioni scolastiche, singolarmente o costituite in rete, possono stipulare convenzioni o accordi con gli enti competenti in materia di sicurezza stradale, come individuati all’articolo 2, per l’organizzazione dei corsi extracurricolari di educazione stradale.
2. I corsi extracurricolari di educazione stradale hanno una durata di 15 ore e sono organizzati attraverso la costituzione di gruppi per la partecipazione contestuale di non oltre 20 studenti. Per classi superiori ai 20 studenti sono ammesse deroghe, preventivamente autorizzate dalla scuola, al numero dei partecipanti.
3. In coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione civica in materia di educazione e sicurezza stradale, i corsi extracurricolari, anche comprensivi di attività laboratoriali, sono articolati nei seguenti moduli tematici:
a) principi generali in tema di educazione alla sicurezza stradale finalizzata all’acquisizione da parte degli studenti di comportamenti responsabili in quanto pedoni e conduttori di veicoli, ivi incluse nozioni relative alla conoscenza della segnaletica stradale e al rispetto delle norme della circolazione stradale (5 ore);
b) nozioni e attività pratiche e/o laboratoriali volte alla formazione in materia di percezione e prevenzione del rischio e alla conoscenza degli effetti derivanti dall’assunzione di bevande alcoliche o altre sostanze incompatibili con la guida, delle conseguenze dell’utilizzo improprio dei dispositivi elettronici e digitali e di comportamenti non corretti (4 ore);
c) nozioni e attività pratiche e/o laboratoriali volte all’acquisizione dei comportamenti da adottare per la gestione delle situazioni di emergenza e di pericolo e per l’uso efficace dei
dispositivi di sicurezza (4 ore);
d) formazione sui temi della mobilità dolce e sostenibile, anche al fine di promuovere la consapevolezza sugli impatti sociali e ambientali delle scelte quotidiane di spostamento e di favorire una transizione ecologica essenziale per l’ambiente, il benessere della collettività e la salute pubblica (2 ore).
4. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito delle convenzioni e degli accordi di cui al comma 1, possono prevedere l’erogazione dei corsi extracurricolari di educazione stradale anche presso i locali scolastici.

Articolo 4
Certificazione dei corsi extracurricolari di educazione stradale
1. Ad esito dei corsi extracurricolari di educazione stradale, sulla base di attestazione di frequenza con profitto da parte dell’ente erogatore, l’istituzione scolastica rilascia alla studentessa o allo studente la certificazione finale in formato digitale, secondo le modalità che saranno comunicate con apposite indicazioni operative da parte del Ministero dell’istruzione e del merito.
2. La certificazione rilasciata dall’istituzione scolastica al termine del corso, firmata digitalmente dal Dirigente dell’Istituto con marca temporale qualificata, ha validità di cinque anni dal conseguimento della stessa su tutto il territorio nazionale e può essere utilizzata dalla studentessa o dallo studente una sola volta ai fini dell’attribuzione della premialità di cui all’art. 1, comma 2.
3. La studentessa o lo studente presenta, unitamente alla pratica di conseguimento della patente di guida, la certificazione riportante il codice meccanografico dell’istituzione scolastica che l’ha rilasciata, esclusivamente in formato digitale, ai fini dell’attribuzione della premialità, mediante un apposito portale web realizzato dal Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Quest’ultimo, a seguito di controlli formali, richiede all’istituzione scolastica la verifica della validità della certificazione presentata dalla studentessa o dallo studente, tramite invio automatico di posta elettronica certificata.
4. L’istituzione scolastica riconosce i corsi extracurricolari di educazione stradale nell’ambito delle attività utili alla definizione del credito scolastico di cui all’art. 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con riferimento alla disciplina trasversale dell’educazione civica.
5. I corsi extracurricolari di educazione stradale sono annotati dall’istituzione scolastica nel curriculum della studentessa e dello studente, di cui all’art. 21 del decreto legislativo n. 62 del 2017.

Art. 5
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dall’anno scolastico 2025-2026.
2. Le amministrazioni concertanti provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Le amministrazioni concertanti provvedono periodicamente alla modifica e all’integrazione del presente decreto, al fine di adeguare le modalità per lo svolgimento dei corsi e per la relativa certificazione, nonché ogni ulteriore disposizione attuativa ai sensi dell’articolo 230, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

Il Ministro dell’istruzione e del merito
Giuseppe Valditara

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Matteo Salvini

Il Ministro dell’interno
Matteo Piantedosi

 



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