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Pubblicato il : 03/08/2021
Tags: Circolari Ministeriali News 

Circolare - 03/08/2021 - Prot. n. 25080 - Errata corrige proroghe ADR

OGGETTO: Circolare prot. n. 24231 del 27 luglio 2021 recante, tra l’altro, proroga dei termini di validità dei CFP ADR e degli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR) ai sensi degli Accordi M333 ed M334 – Errata corrige proroghe ADR.

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E
ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE

Circolare prot. n. 25080 del 03/08/2021

Oggetto: Circolare prot. n. 24231 del 27 luglio 2021 recante, tra l’altro, proroga dei termini di validità dei CFP ADR e degli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR) ai sensi degli Accordi M333 ed M334 – Errata corrige proroghe ADR.

Si fa seguito alla circolare prot. n. 24231 del 27 luglio 2021, nella quale è stato riscontrato un errore materiale nell’indicazione delle date di scadenza originarie delle certificazioni ADR che rientrano nel campo di applicazione della disciplina relativa alla proroga introdotta dagli Accordi Multilaterali ADR M333 ed M334.

Al fine di correggere tale errore si dispone che al paragrafo 2 della circolare prot. n. 24231 del 27 luglio 2021, sono apportate le seguenti modifiche:

• alla lettera f), la seconda alinea, relativa alla proroga dei CFP ADR, è sostituita dalla seguente:
“- se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° settembre 2021 conservano la loro validità fino al 30 settembre 2021, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M333, esclusivamente nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2.7 prima del 1° ottobre 2021;”;

• alla lettera g), la seconda alinea, relativa alla proroga degli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR), è sostituita dalla seguente:
“- se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° settembre 2021 conservano la loro validità fino al 30 settembre 2021, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M334, esclusivamente nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l'esame di cui all'1.8.3.16.2 ADR prima del 1° ottobre 2021.”.

È conseguentemente modificata la scheda ADR della tabella di sintesi allegata alla circolare prot. n. 24231 del 27 luglio 2021: la predetta scheda ADR è sostituita da quella che, per immediatezza di consultazione, si allega alla presente circolare.

Ing. Pasquale D’Anzi

 

 

Allegato alla circolare prot. n. 25080 del 03/08/2021

ADR

  DATA ORIGINARIA DI SCADENZA DELLA VALIDITÀ DATA ORIGINARIA DI SCADENZA DELLA VALIDITÀ PROROGA DATA DI SCADENZA DELLA VALIDITÀ PER LA CIRCOLAZIONE IN AMBITO PAESI CHE HANNO FIRMATO L’ACCORDO MULTILATERALE ADR M333 PER I CFP ADR ED M334 PER GLI ATTESTATI DI FORMAZIONE CONSULENTI TRASPORTI ADR PROROGA DATA DI SCADENZA DELLA VALIDITÀ PER LA CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE NOTE
CFP ADR 1° marzo 2020 – 1° settembre 2021 30 settembre 2021   In tal caso, i CFP ADR sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originaria se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2.7 prima del 1° ottobre 2021
  31 gennaio 2020 – 31 dicembre 2021   31 marzo 2022  
ATTESTATI DI FORMAZIONE DEI CONSULENTI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE (ADR) 1° marzo 2020 – 1° settembre 2021 30 settembre 2021   In tal caso gli attestati sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originaria se i titolari hanno superato l'esame di cui all'1.8.3.16.2 ADR prima del 1° ottobre 2021.

 

 



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